15/12/2016 - Licenziamento per gli assenteisti anche prima della riforma Madia
Licenziamento per gli assenteisti anche prima della riforma Madia
di Serena Fantinelli e Uberto Percivalle
È valido il licenziamento di chi si allontana senza "timbrare", anche prima della Riforma Madia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25750 di ieri, chiamata a decidere in merito alla legittimità del licenziamento, irrogato ex articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, a un dipendente accusato di avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all'orario di servizio prestato, e sanzionato in vigenza della normativa antecedente alle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Madia (Dlgs 116/2016).
La vicenda
Nel caso in esame, il dipendente non aveva alterato i sistemi di rilevamento della presenza o fatto timbrare l'uscita da qualcun altro al suo posto, ma si era allontanato senza alcuna autorizzazione negli intervalli temporali tra la timbratura d'ingresso (ore 9,16) e quella d'uscita (ore 15,46), omettendo di registrare le timbrature intermedie e così fornendo una attestazione non veritiera sulla sua effettiva presenza nel luogo di lavoro.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte di Appello avevano escluso che tale condotta potesse giustificare il provvedimento di licenziamento, sostanzialmente valorizzando il dato letterale dell'articolo 55 quater "ante riforma", che sanzionava il comportamento fraudolento volto ad alterare e/o manomettere i sistemi di rilevamento della presenza.
La decisione
La Corte di Cassazione, però, anche sottolineando la «finalità chiarificatrice» delle modifiche apportate proprio su questo punto dalla Riforma Madia, ha evidenziato come «la chiara formulazione della disposizione (art. 55 quater d. lgs. 165/2001 "ante riforma", ndr) ed anche la sua "ratio" … inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita». In sostanza, secondo la Corte, se è vero che solo con la Riforma Madia è stato chiaramente disposto come costituisca falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente lavora circa il rispetto dell'orario di lavoro, è altrettanto vero, però, che anche prima dell'intervento riformatore la normativa non potesse essere interpretata nel senso di ridurre la condotta sanzionata con il licenziamento ai soli casi di alterazione/manomissione del sistema di rilevazione delle presenze.
La Corte, quindi, afferma chiaramente come la mancata segnalazione dell'uscita nel sistema di rilevazione della presenza in servizio costituisca elusione del sistema di rilevamento, e sia condotta sussumibile entro la fattispecie che punisce con il licenziamento la «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente», dovendosi considerare falsa e fraudolentemente attestata qualsiasi registrazione che «miri a fare emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita».