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11/04/2016 - Corte dei Conti: danno da disservizio per dirigente che commina una sanzione ingiustificata

tratto da governolocale.net

Corte dei Conti: danno da disservizio per dirigente che commina una sanzione ingiustificata

 

Il dirigente che si mostra autoritario e commina sanzioni ingiustificate incorre in “danno da disservizio”. E’ questa la conclusione a cui giunge la sezione toscana della Corte dei Conti, ritenendo eccessivo e ingiusto il “rimprovero verbale” nei confronti di un dipendente che, arbitrariamente, aveva affisso un cartello in cui si informava della impossibilità di effettuare il servizio al pubblico in quanto i dipendenti addetti risultavano collocati in ferie.

I magistrati fanno riferimento a presunte trascorse condotte autoritarie del dirigente e in particolare, nel confermare la circostanza illustrata nel cartello, gli addebitano  (competendogli l’autorizzazione al godimento delle ferie) la causa del disservizio. Viene affermato infatti “non si può ritenere che l’oggettivo disservizio dell’ufficio ovvero della situazione che poteva nuocere alla pubblica amministrazione e nel contempo violare il principio di correttezza verso il pubblico, fosse stato causato dall’iniziativa della ricorrente piuttosto che dalla mancanza di disposizioni da parte della dirigenza. Infatti se il cartello non fosse stato apposto (ovvero se la ricorrente non avesse tenuto la condotta addebitata) comunque l’ufficio sarebbe rimasto chiuso, senza nessun tipo di comunicazione per il pubblico né di indicazione su come altrimenti il medesimo servizio poteva eventualmente essere svolto da parte di altro personale. In altri termini, non si può ascrivere allo scrupolo di una dipendente, che prende iniziative in carenza di doverose disposizioni di servizio, di avere creato quegli stessi inconvenienti che anche senza l’intervento della dipendente sarebbero comunque altrimenti dipesi da tale omissione datoriale.”

In particolare, a giudizio della Corte, il disservizio deriva dalla  “inefficienza dell’azione amministrativa e dall’utilizzo di energie lavorative pubbliche per attività non comportanti utilità per la Pubblica Amministrazione”.

Testo della sentenza 

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