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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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17/09/2015 - Segretario convenzionato: non è rimborsabile il tragitto abitazione-luogo di lavoro

tratto da self-entilocali.it

Segretario convenzionato: non è rimborsabile il tragitto abitazione-luogo di lavoro

 

Al segretario comunale di segreteria convenzionata possono essere rimborsate esclusivamente le spese di viaggio sostenute per i trasferimenti tra i comuni convenzionati.

Al contrario, non è giuridicamente consentito e costituisce, quindi, un indebito oggettivo, il rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, con la sentenza n. 103 depositata il 12 agosto 2015.

Nel caso di specie il segretario convenzionato aveva richiesto e ottenuto dal comune capofila i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per i trasferimenti dal luogo di propria residenza a quello della sede di lavoro.

L’articolo 45, secondo comma, C.C.N.L. 16/5/2001, stabilisce che “al segretario titolare di segreteria convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.

Tale rimborso, da ripartire tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione, intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.

E’ invece palese l’esclusione del rimborso relativo allo spostamento dalla propria residenza al comune prima sede di lavoro della giornata lavorativa del segretario comunale, così come, del rimborso dello spostamento dall’ultimo comune sede di lavoro della giornata lavorativa del segretario comunale al proprio domicilio.

Esclusione che è stata esplicitamente ribadita in diversi pareri resi dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (parere del 21 aprile 2006 e del 3 giugno 2008).

I giudici contabili hanno quindi dichiarato la responsabilità per danno erariale del segretario convenzionato nonché del responsabile del servizio finanziario che aveva adottato i provvedimenti di liquidazione dei rimborsi e sottoscritto i relativi mandati di pagamento.

Leggi la sentenza
Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 103_2015

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