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02/09/2015 - Concorsi e demansionamenti, la delega Madia è in bianco

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Concorsi e demansionamenti, la delega Madia è in bianco 
di LUIGI OLIVERI
Italia OggiMartedì, 01 Settembre 2015

Funzionari al posto di dirigenti che non si sa presso quali amministrazioni presteranno lavoro. La legge 124/2015, di delega per la riforma della p.a., crea molti dubbi sulla dirigenza pubblica, visto che non si riesce a comprendere come e dove presteranno servizio i funzionari destinati a diventare dirigenti e i dirigenti demansionati a funzionari. Andiamo con ordine. Vincitori del corso-concorso o del concorso. L' articolo 11, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, della legge 124/2015 prevede due sistemi per il reclutamento dei futuri dirigenti: il corso-concorso e il concorso. Nel caso del corso-concorso, tuttavia, chi lo supererà sarà immesso in servizio come funzionario per tre anni, per essere successivamente inserito nel ruolo unico della dirigenza da parte delle commissioni nazionali previste dalla riforma «sulla base della valutazione da parte dell' amministrazione presso la quale è stato attribuito l' incarico iniziale». Già: ma quale sarà l' amministrazione che avrà attribuito l' incarico iniziale? Non è dato capirlo. Il reclutamento immaginato dalla riforma è parecchio strano. Oggi, se un funzionario pubblico partecipa a un concorso per dirigente e lo vince, presta immediatamente servizio nei ruoli dell' amministrazione che ha indetto il concorso, lasciando l' amministrazione precedente. Domani, un funzionario pubblico che vinca il concorso da dirigente, per tre anni resterebbe ancora funzionario, ma con un titolo diverso: per effetto del reclutamento come dirigente. Allora, dove presterebbe il proprio servizio da funzionario «aspirante dirigente»? Presso l' amministrazione con cui già conduceva il rapporto di lavoro o presso un' altra? E perché un' amministrazione dovrebbe intasare i propri ruoli di funzionario con lavoratori sostanzialmente a tempo determinato, precludendosi la copertura a tempo indeterminato di propri fabbisogni? Tutti nodi complicatissimi che dovrà sciogliere il legislatore delegato. Demansionamento. La lettera i) dell' articolo 11 demanda al legislatore delegato la possibilità di prevedere la «possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all' articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni». La disposizione dovrebbe riguardare i dirigenti collocati in disponibilità nei ruoli unici a seguito di valutazione negativa, in quanto questi sono destinati a decadere dai ruoli stessi e al conseguente licenziamento: la misura del demansionamento, proprio perché finalizzata alla «ricollocazione» dovrebbe considerarsi riferita quindi esclusivamente ai dirigenti in procinto di perdere il lavoro. Anche in questo caso non è chiaro dove il dirigente demansionato potrà prestare servizio. In prima approssimazione si potrebbe essere portati a ritenere che detto dirigente potrebbe chiedere di continuare a prestare servizio presso il medesimo ente ove ha lavorato come dirigente, in coerenza appunto con l' istituto del demansionamento, che postula la continuità del lavoro col medesimo datore, ma ad un livello più basso. A meglio leggere la previsione normativa, le cose non sembrano stiano così. La norma della lettera i) dispone: «previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all' articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni». Come si nota, si parla espressamente di ricollocazione «nei ruoli»- delle amministrazioni. Il che è corretto: col demansionamento, l' interessato esce dal ruolo unico della dirigenza e passa alla qualifica di funzionario. Ma, per poter prestare attività lavorativa dovrà entrare in un ruolo, cioè essere assunto a tempo indeterminato da parte di qualche ente. Manca del tutto, nella legge delega, l' indicazione del processo da seguire. Non è nemmeno chiaro a chi il dirigente «decaduto» dovrà presentare l' istanza di demansionamento: pare di capire alle Commissioni, ma queste, però, dovrebbero interessarsi della sola gestione del ruolo. Potrebbe darsi che, accolta l' istanza di demansionamento, il dirigente decaduto allora transiti negli elenchi dei lavoratori in disponibilità di cui all' articolo 34 del dlgs 165/2001, per essere ricollocato secondo quella disciplina. Ma, allora, la ricollocazione dovrebbe intervenire entro 24 mesi. L' assenza di dettaglio lascia tutto nella più ampia incertezza e mette il decreto legislativo attuativo a rischio di illegittimità costituzionale, perché la delega appare oggettivamente «in bianco» troppo ampia e generica, tale da rendere molto facile il vizio di eccesso di delega.

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