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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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17/10/2015 - Segretari, Dirigenti e P.O. – Indennità Posizioni Organizzative – Applicazione art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010

tratto da pubblika.it

Segretari, Dirigenti e P.O. – Indennità Posizioni Organizzative – Applicazione art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010

Il Comune di Caponago chiede al Ministero Economia e Finanze un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, con specifico riferimento alle quote a carico del bilancio dell’ente per il finanziamento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative nei comuni privi di posizioni dirigenziali.

In particolare, l’Ente rileva  una contraddizione fra i contenuti della circolare RGS n. 12/2011 ed il principio di indirizzo contenuto nella delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, il quale prevede che “Le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.

Tuttavia, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (con nota  Protocollo n. 63898 del 10 agosto 2015) fa presente all’Ente istante che non sembra ravvisabile alcuna contraddizione fra la circolare RGS n. 12/2011 (destinata alla generalità delle pubbliche amministrazioni) e le indicazioni contenute nella citata delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti (riferite alla specifica tipologia prevista dall’art. 11 CCNL 31 marzo 1999), in quanto l’applicazione dell’articolo 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010, deve riguardare tanto le risorse del fondo per la contrattazione integrativa quanto le risorse che, nella peculiare fattispecie prevista dal CCNL per i comuni privi di posizioni dirigenziali, sono a carico del bilancio.

In considerazione di ciò, la RGS precisa che:

1.         nei casi in cui gli incarichi di posizione organizzativa siano rimasti cristallizzati nel numero e nel valore dell’anno 2010, il principio del limite imposto dalla prima parte dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 risulta rispettato;

2.         la eventuale cessazione di personale incaricato di posizione organizzativa si traduce altresì - in presenza di mancato reincarico - in un minore onere a carico del bilancio dell’ente e quindi risulta rispettosa della seconda parte dell’articolo citato.

A tal proposito, il Ministero raccomanda di verificare che le risorse finalizzate alla remunerazione delle posizioni organizzative a carico del bilancio dell’ente, nel periodo di vigenza della norma, siano state contenute nel relativo tetto del 2010 e che sia stato rispettato il relativo limite alla retribuzione individuale disposto dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

 

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