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04/11/2015 - La responsabilità erariale per danno da demansionamento

tratto da self-entilocali.it

La responsabilità erariale per danno da demansionamento

comunicazione

Nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, il segretario generale ha il dovere di trovare, al personale di ruolo che venga distolto da precedenti mansioni, un’altra collocazione conforme al profilo del dipendente, qualitativamente e quantitativamente adeguata.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, nella sentenza n. 139, depositata il 23 settembre 2015, con la quale è stato condannato il Segretario generale, nel caso anche Dirigente del servizio Risorse Umane, per il danno subito dall’ente in conseguenza di una vicenda di illegittimo demansionamento di un dipendente.

Nel caso di specie, il nuovo Sindaco, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’articolo 90 del Tuel e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’ente, aveva conferito ad una collaboratrice esterna di fiducia l’incarico di Referente dell’Ufficio di Staff del Sindaco.

La dipendente che fino ad allora aveva svolto tali funzioni per il precedente Sindaco, pur mantenuta nell’ufficio cui era stata preposta, era stata progressivamente relegata ad un ruolo secondario, privata di specifiche funzioni e con assegnazione saltuaria di competenze marginali, di natura prevalentemente esecutiva.

Nello specifico, da unica responsabile di tutte le attività facenti capo all’Ufficio del Sindaco, era stata adibita a seguire i lavori di arredo degli Uffici, a seguire il cerimoniale e l’organizzazione di vari eventi per gli aspetti meramente esecutivi e ad altre mansioni qualitativamente e quantitativamente assolutamente inadeguate al suo profilo.

In sede civile, con sentenza di primo grado poi confermata in appello, il Giudice del Lavoro aveva affermato il demansionamento della dipendente, che più volte aveva sollecitato una formale definizione del suo ruolo, con l’assegnazione di chiare competenze e mansioni, corrispondenti al suo profilo contrattuale.

Di tale danno è stato ritenuto responsabile il Segretario Generale, nel caso anche Dirigente del Servizio Risorse Umane, che avrebbe dovuto adoperarsi per trovare una soluzione secondo corretti criteri di gestione ed organizzazione, tra cui quello che impone il pieno utilizzo del dipendente sia in termini quantitativi che qualitativi.

In particolare, sopravvenuti il nuovo Sindaco e la nuova Giunta e considerata l’intenzione manifestata dal vertice politico di costituire un ufficio di Staff con nuovo personale, il Segretario Generale aveva il potere ed anche il preciso dovere di trovare alla dipendente una diversa collocazione, adeguata alle sue mansioni, ben potendo essere il lavoratore adibito a nuove mansioni equiparabili oggettivamente (per categoria) e soggettivamente (in relazione alle capacità professionali acquisite durante il rapporto di lavoro) alle vecchie (Corte dei Conti, Sez. II d’Appello, sent. n. 186/2015).

Leggi la sentenza
CC Sez. giurisd. Veneto sent. n. 139-15

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