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08.07.2015 - Sindaco è responsabile per danno erariale se omette di vigilare e sovraintendere al funzionamento di uffici e servizi e all'esecuzione degli atti

tratto da pubblicaamministrazione24.ilsole24ore.com

Sindaco è responsabile per danno erariale se omette di vigilare e sovraintendere al funzionamento di uffici e servizi e all'esecuzione degli atti

di Ulderico Izzo - 07/07/2015

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, con la recente sentenza n.647/15, depositata il 24/06/2015 ha condannato per danno erariale gli amministratori di un Comune, in particolare il Sindaco e l’assessore ai lavori pubblici, e un funzionario tecnico per avere comminato, all’ente territoriale, un danno derivante da occupazione illegittima di un fondo rurale.

I fatti di cui si è occupata la Corte territoriale contabile nascono dalla comunicazione della delibera n. 20 del 7/06/2007, di riconoscimento del debito fuori bilancio, dove viene riportato che l’Ente locale è stato condannato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 1858/2005 al risarcimento del danno patito da privati proprietari per effetto di una presunta occupazione appropriativa.
La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza del 10/04/2007, avrebbe accolto parzialmente la domanda di sospensiva e limitato la provvisoria esecutività della sentenza alla sola somma di € 50.000 (posta in esecuzione dall’Amministrazione comunale); con la successiva sentenza il Giudice dell’impugnazione n. 35/2009 avrebbe accolto l’appello.
Mancando, infatti, le opere, alcun effetto acquisitivo poteva riconoscersi all’avvenuta occupazione dei suoli; peraltro l’efficacia del P.I.P. – Piano per gli insediamenti Produttivi - sul quale si era basata la procedura, era scaduta nel 1997, per cui la parte avrebbe potuto chiedere la retrocessione totale. La Corte riconosceva, comunque, il risarcimento del danno per distruzione del limoneto (pari a € 37.662,88), oltre interessi e rivalutazione e rimborso delle spese processuali per la metà del doppio grado, mantenendo ferma per la restante parte la sentenza di primo grado.
Sulla scorta dell’ordinanza di sospensione il Consiglio Comunale procedeva alla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio per € 50.000 e, in ottemperanza della successiva sentenza del 2009, riconosceva con la delibera comunicata alla Procura, la somma complessiva di € 97.738,88.
L’inutile esborso si denaro pubblico costituisce danno imputabile al Sindaco p.t., all’Assessore ai LLPP e al Responsabile dell’UTC per aver omesso atti essenziali al compimento dell’iter espropriativo con colpa grave.
In disparte le altre figure oggetto del giudizio, il Sindaco è stato condannato al risarcimento del danno patito dall’amministrazione comunale, in quanto, pur insediatosi immediatamente dopo la sospensione dei lavori non ha mai provveduto né a rimuovere la causa della sospensione, consentendo prosecuzione e l’ultimazione delle opere, né ad emanare il dovuto provvedimento conclusivo (decreto di esproprio). La sua responsabilità sussiste anche alla luce del nuovo criterio di riparto delle competenze, permanendo in capo al Sindaco, ex art. 36 (sia pure modificato poi dall’art. 12 della L .25 marzo 1993 n. 81) il ruolo di vertice dell’apparato amministrativo comunale con l’obbligo di vigilare e di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
Inoltre, la Corte rimarca la responsabilità erariale del vertice comunale per la peculiarità del settore specifico di intervento - espropriazioni per causa di pubblica utilità – nel quale trova applicazione anche la normativa regionale recata dalle leggi 19 aprile 1977, n. 23 (artt.1 e 2) e 31 ottobre 1978 n.51 (artt.37 e 39) con cui la Regione Campania ha sub-delegato ai Comuni le funzioni amministrative in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità finalizzate all’esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, già oggetto di trasferimento dallo Stato alla Regione dallo Stato con l’art.3 del d.P.R.15 gennaio 1972 n. 8.
Come evidenziato dalla stessa Sezione (sentenza n. 295/2011), il Sindaco (art.2 L.R. n. 23/1977) è l’organo comunale competente riguardo all’adozione degli atti della procedura espropriativa (la nomina dei tecnici incaricati a eseguire l’accesso e redigere gli stati di consistenza, l’autorizzazione all’occupazione di urgenza, la determinazione amministrativa dell’indennità e sua comunicazione agli espropriandi, di cui all’art.1).

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