18.06.2015 - Niente indennità sostitutiva per il dirigente comunale che non programma le ferie
Niente indennità sostitutiva per il dirigente comunale che non programma le ferie
di Francesco Machina Grifeo
Il dirigente che ha il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non lo eserciti, non usufruendo dei relativi periodi di riposo, non ha diritto all'indennità sostitutiva. A meno che non provi necessità aziendali «eccezionali ed obiettive» tali da averne impedito la fruizione. Lo ha stabilito la Sezione lavoro del tribunale di Firenze, sentenza 20 gennaio 2015 n. 60, respingendo il ricorso della responsabile dell'ufficio Finanziario di un Comune.
Il caso
Al momento della risoluzione del rapporto, la dirigente aveva chiesto al Comune il pagamento di 16mila euro a titolo di indennità sostitutiva per 79 giorni di ferie non godute. Il Comune aveva obiettato che ella era libera di decidere da sola i giorni di assenza e che non era vero che esigenze di servizio l'avessero bloccata sul posto di lavoro. In giudizio, la dirigente ha affermato che «aveva prestato servizio fra Ragioneria, Economato e ufficio Tributi del Comune svolgendo svariati ruoli e incarichi con costante necessità anche di aggiornamento teorico e operando in settori con carenze di organico, situazione che nel suo complesso le aveva impedito di usufruire delle ferie via via maturate, anche per la difficoltà di essere sostituita come dirigente, avendo un unico sostituto - il ragioniere capo - con il quale doveva concordare l'alternanza delle presenze nel periodo estivo». Dunque, seppur legittimata a programmare le proprie ferie quale dirigente «negli anni non avrebbe mai potuto usufruirne in modo completo per esigenze di servizio».
La motivazione
Il tribunale pur dando atto alla ricorrente della necessità di aggiornarsi continuamente per la diversità dei compiti assunti, afferma che da ciò «non poteva certo risultare - come invece apoditticamente sostenuto dalla ricorrente - alcun automatico impedimento a godere delle ferie per la asserita necessità di costante presenza in servizio nel medesimo arco di tempo». Risulta provato, infatti, che ella non aveva necessità di «alcuna autorizzazione per fruire delle ferie», per cui per ottenere l'indennità sostitutiva sarebbe stato «suo onere individuare quale fosse il soggetto fornito di tale potere, e soprattutto in quali occasioni quest'ultimo lo avrebbe esercitato negando la concessione di ferie richieste invece dalla ricorrente», ma sul punto manca ogni deduzione.
Le conclusioni
In definitiva, conclude la sentenza, poiché il mancato risposo della ricorrente «non è risultato dipendere né da restrizioni normative o contrattuali al diritto di godere delle ferie, né da volontà datoriale né da forza maggiore, nel negare il diritto all'indennità sostitutiva non si ravvisano profili di contrasto con la disciplina costituzionale (articolo 36 Cost) né con quella comunitaria (Cgue, sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti n. c-350/06 e c-520/06 relativi alla direttiva 2003/88/Ce).