10.06.2015 - Legge anticorruzione, l'incaricato di pubblico servizio è di nuovo punibile per concussione
Legge anticorruzione, l'incaricato di pubblico servizio è di nuovo punibile per concussione
di Paolo Canaparo
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La legge anticorruzione (legge 69/2015) disegna una nuova strategia in campo penale volta a rafforzare l'efficacia dell'azione di repressione dei reati contro la pubblica amministrazione. Le linee direttrici di tale strategia sono riconducibili ad interventi di incremento del limite massimo delle pene edittali previste per i delitti contro la Pa, di ampliamento dei soggetti perseguibili e, dal punto di vista processuale, a modifiche che concernono l'accesso al patteggiamento, le pene accessorie e la concessione della sospensione condizionale della pena.
Le nuove pene edittali
Gli interventi sul limite massimo delle pene edittali riguardano innanzitutto il delitto di peculato previsto dall'articolo 314 del codice penale. La disposizione previgente puniva con la reclusione da 4 a 10 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria; la legge anticorruzione eleva ora il limite massimo della pena di ulteriori sei mesi (dieci anni e sei mesi).
Per quanto concerne il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'articolo 318 del codice penale, laddove il codice penale puniva con la reclusione da 1 a 5 anni il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, la riforma mantiene invariato il minimo di pena (un anno) ed eleva il limite massimo edittale a 6 anni di reclusione. Una novella all'articolo 319 del codice penale, che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, aumenta di due anni tanto la pena minima (che passa da 4 a 6 anni) quanto la pena massima (che passa da 8 a 10 anni), prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
Un inasprimento del quadro sanzionatorio è previsto poi per il reato di corruzione in atti giudiziari dall'articolo 319-ter del codice penale. La riforma prevede che se i fatti indicati negli articoli 318 (corruzione per l'esercizio di una funzione) e 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni (la legislazione previgente prevedeva da 4 a 10 anni). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (la legislazione previgente prevedeva: da 5 a 12 anni); se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (la legislazione previgente prevedeva: da 6 a 20 anni. Infine, per quanto concerne il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui al primo comma dell'articolo 319-quater del Cp, la legge n. 69 eleva il limite minimo e massimo della pena da infliggere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La pena precedentemente prevista dal codice penale era la reclusione da 3 a 8 anni, ora è prevista la reclusione da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi.
L'ampliamento delle categorie dei soggetti perseguibili
L'articolo 3 della legge 69/2015 modifica poi l'articolo 317 del Cp, ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio. Il tema dei possibili autori del delitto di concussione è stato affrontato più volte dal legislatore con soluzioni di diverso tipo. Originariamente, infatti, il codice penale Rocco non prevedeva tra i possibili autori del reato l'incaricato di un pubblico servizio, ma solo il pubblico ufficiale. Con la legge n. 86 del 1990 viene aggiunto il riferimento anche all'incaricato di un pubblico servizio, poi da ultimo espunto dal codice dalla recente legge Severino, che ha anche escluso da questo reato la fattispecie per induzione (collocata all'articolo 319-quater e imputabile tanto al pubblico ufficiale quanto all'incaricato di un pubblico servizio). La reintroduzione dell'incaricato di un pubblico servizio tra i possibili autori del delitto di concussione è così motivata dalla relazione illustrativa dell'originario disegno di legge A.S. n. 19 (Grasso e altri): «perché non ha senso punire soltanto il primo [pubblico ufficiale], quando lo stesso comportamento può essere posto in essere da un concessionario di un servizio pubblico (Rai, Eni, personale sanitario, eccetera) con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti». Si ricorda che, in forza dell'articolo 357 del Cp la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita, in linea generale, a quei soggetti che concorrono a formare o formano la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno, quelli che sono muniti di poteri autoritativi e che sono muniti di poteri di certificazione. L'articolo 358 del Cp, a propria volta, dispone che «sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale». Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
L'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego
Nella legislazione previgente, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente pubblico derivava dalla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. Con una modifica l'articolo 32-quinquies del codice penale, che disciplina i predetti casi, la legge anticorruzione abbassa ora a due anni di reclusione il limite minimo, previsto per la condanna che determina la cessazione del rapporto di lavoro o di impiego, con ciò immaginando di rafforzare gli effetti deterrenti e al contempo di favorire le pubbliche amministrazioni nel "liberarsi" dei dipendenti condannati per fattispecie penali che danneggiano non solo il corretto funzionamento delle Pa ma anche l'immagine di correttezza delle stesse.