06.01.2015 - È illegittimo il decreto che esclude i segretari comunali in servizio presso la ex Ages dall'inquadramento presso il Ministero dell'interno
Enti pubblici – riordino – Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) – soppressione – d.m. 23.5.2012 – individuazione delle risorse umane riallocate presso il Ministero dell'interno – esclusione dei segretari comunali in servizio presso la ex Ages – illegittimità – ragioni
TAR LAZIO-ROMA, SEZ. I-TER – Sentenza 30 dicembre 2014, n. 13244
È illegittimo il decreto del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze datato 23.5.5.2012, registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, nella parte in cui non contempla i segretari comunali in servizio presso la ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) ai fini della tabella di corrispondenza di cui all'art. 7, comma 31-quarter, del d.l. 78/2010 (conv. in legge 122/2010) e, conseguentemente, esclude i medesimi dal processo di inquadramento presso il Ministero dell'interno. Infatti, l’art. 31, commi 31-ter e 31-quater, del d.l. 78/2010, stabiliscono che: “L’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo (art. 31, comma 31-ter). Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento ... (art. 31, comma 31-quater)”. Tali disposizioni fissano i presupposti utili per il transito del personale nei ruoli ministeriali a seguito della soppressione dell’Ages, prevedendo che il trasferimento e l'inquadramento nei ruolo del Ministero dell'interno avvenga in favore del personale dell'ex Ages, in servizio al momento della soppressione dell'ente, che vanti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ex Ages. Quindi, ai fini del transito e dell’inquadramento del personale nei ruoli ministeriali, risulta indifferente la situazione che radica il rapporto di servizio e d’ufficio, ovvero l'inquadramento formale del dipendente all'interno dell'organigramma dell'ente soppresso, in quanto ciò che rileva è il principio secondo il quale, in caso di trasferimento di funzioni, le risorse umane e materiali seguono le funzioni trasferite (cfr. in generale, in tema pubblico impiego, l'art. 31 del d.lgs. 165/2001). Per tale ragione la normativa richiamata prevede che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ex Ages debbano essere inquadrati nei ruoli ministeriali secondo un'apposita tabella di corrispondenza da adottare dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sicché, il transito nei ruoli del Ministero dell'interno si concretizza sulla base dell’esistenza di un rapporto di servizio a tempo indeterminato con l'ex Ages (seppure in regime di assegnazione presso la Sspal). Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che le ricorrenti, al momento della soppressione dell'Agenzia, erano in possesso dei descritti requisiti utili per transitare nei ruoli ministeriali, in quanto dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'Ages. Ne consegue che le stesse avrebbero dovuto essere considerate nella tabella finalizzata all’inquadramento del personale nei ruoli ministeriali. Sotto altro profilo, va osservato che il segretario comunale è un dipendente dell'Agenzia, tanto più quando opera presso la stessa e partecipa all'esercizio delle funzioni ed al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali (cfr. Corte di Cassazione, Sez. un., 14.5.2001, n. 205 e n. 10207/2003; Cons. Stato , sez. IV, 20.9.2006 n. 5528), come nel caso di specie, in cui i segretari comunali ricorrenti hanno operato nell’ambito del sistema Ages/Sspal, quali dipendenti dell'ex Ages assegnate alla Sspal (ente strumentale dell'Agenzia). Infatti, il segretario comunale è un dipendente dell'Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (con la quale instaura un rapporto di servizio) mentre, l'espletamento di funzioni presso un ente locale dà luogo ad un rapporto organico che non elimina o sostituisce il rapporto di servizio con l'Agenzia (cfr. Cons. Stato, parere n. 3069 del 9.11.2005). Pertanto, deve ritenersi che tra le ricorrenti e l'Ages sussisteva, all’atto della soppressione dell'Agenzia, un rapporto (di servizio e) di lavoro a tempo indeterminato e, conseguentemente, va ritenuta illegittima la decisione del Ministero dell’interno di non considerare le ricorrenti nella tabella di equiparazione e di escluderle dall’inquadramento nei ruoli ministeriali (collocandole in disponibilità).