30.01.2015 - segretario, valutazione, retribuzione di risultato
MEMOWEB Quotidiano informativo e documentale on-line per la P.A. locale
MEMOWEB N°20 DEL 30/01/2015
VALUTAZIONE NECESSARIA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO, ANCHE PER IL SEGRETARIO COMUNALE
La determinazione dell'ammontare della retribuzione di risultato, per contratto, va definita preventivamente nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa e dopo verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Valutazione necessaria per tutte le categorie di personale presenti nell'ente. Segretari inclusi.
A ricordarlo è l'Aran nell'orientamento applicativo SRG_041, in risposta al quesito inerente l'obbligatorietà dell'istituto della valutazione nei confronti della particolare categoria dei segretari comunali in relazione alla corresponsione di una retribuzione di risultato.
Il riferimento normativo è nell'articolo 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 nel quale si stabiliscono gli elementi necessari per poter procedere ad attribuire tale voce retributiva.
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Aran, orientamento applicativo 14 ottobre 2014 SEG_041
RETRIBUZIONE DI RISULTATO E VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
L’istituto della “Valutazione” è obbligatorio anche per il segretario comunale?
In proposito, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) in generale, si deve evidenziare che, base alle previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150, tutte le amministrazioni adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte le categorie di personale presenti nell’ente (dirigenti e non dirigenti);
b) con riferimento poi alla particolare ipotesi del segretario comunale, si deve ricordare anche che allo stesso, l’indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato; infatti, l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
1. preventiva determinazione dell’ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta al segretario, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
2. preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale;
3. valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, in materia di definizione di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
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C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998 - 1999.
Art. 42 Retribuzione di risultato
1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.
2. Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.
3. Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.