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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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25.02.2015 - Diritti di rogito dei segretari, dalla Corte dei conti indicazioni in ordine sparso

un articolo di Arturo Bianco tratto da http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/

Diritti di rogito dei segretari, dalla Corte dei conti indicazioni in ordine sparso

di Arturo Bianco

La delibera 21/2015 della Corte dei conti Lazio, in controtendenza rispetto ad altre sezioni

Due sezioni regionali di controllo della Corti dei Conti dicono che i diritti di rogito possono essere percepiti dai segretari, senza distinzione di fascia a condizione che nel Comune non vi siano dirigenti, mentre un'altra ritiene che la possibilità di ricevere tale beneficio sia limitata esclusivamente ai segretari della fascia più bassa, la «C». In modo consolidato, invece, si ritiene che la misura del beneficio ai segretari vada calcolata sulla base dell'arco temporale di servizio prestato presso l'ente.

Letture diverse 
A favore della tesi più estensiva per l'individuazione dei segretari che possono beneficiare del compenso sonole sezioni regionali della Sicilia (parere n. 194/2014) e della Lombardia (pareri n. 275 e297, ambedue del 2014). La tesi più restrittiva è sostenuta dal recente parere della sezione di controllo del Lazio n. 21/2015. Siamo dinanzi all'ennesimo punto su cui, a causa di un dettato normativo lacunoso, si registrano contrasti interpretativi che non aiutano sicuramente gli operatori nella concreta applicazione della disposizione. L'unico suggerimento operativo, infatti, è quello di calcolare queste somme, tranne che negli enti con i dirigenti, e di accantonarne l'erogazione fino al consolidamento del quadro interpretativo.

La tesi più «rigida» 
Alla base delle indicazioni più restrittive date dai giudici contabili capitolini vi sono considerazioni di carattere generale sulla logica ispiratrice della scelta legislativa contenuta nel Dl 90/2014: «Nel periodo dell'attuale crisi economica del Paese il legislatore ha voluto assicurare ai Comuni l'entrata riveniente dal diritto di rogito, storicamente riconosciuta, almeno in parte, ai segretari comunali». La deroga a questo principio contenuta nella norma è che «in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato quello dirigenziale» essi possano continuare a percepire questo compenso. In questo caso «la logica è quella del contemperamento degli interessi». Da qui la conclusione: «Ne discende che il diritto di rogito continua a spettare solo ai segretari di fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall'appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale». Queste argomentazioni non sembrano basate su una ricostruzione del quadro normativo, ma piuttosto su riflessioni aventi come punto di riferimento le finalità di carattere generale della disposizione; e su questo versante non risultano particolarmente convincenti.

La lettura «estensiva» 
La Corte dei Conti della Lombardia aveva invece detto che «si ritiene non rilevante la valutazione dell'assimilazione dei segretari comunali e provinciali dal personale con qualifica dirigenziale, operazione ermeneutica da condurre alla luce della disciplina posta dalla vigente contrattazione collettiva nazionale». E quella della Sicilia, sempre a sostegno della tesi per cui i segretari possono percepire i diritti di rogito se negli enti non vi sono dirigenti, ha detto che «la ratio della disposizione si rinviene in un'esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della cd clausola di galleggiamento».

Il calcolo condiviso 
I pareri fin qui espressi concordano, per riprendere l'indicazione della Corte dei Conti del Lazio, nel ritenere che «circa la quota da riconoscere al segretario viene detto che il nuovo testo appare chiaro nel fare rinvio al provento annuale come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere conteggiata in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno dal segretario comunale o provinciale». Sulla misura della quota del singolo compenso da erogare, prima fissata nel 75% del 90% di quanto versato, l'unica indicazione è quella dei giudici contabili siciliani, per i quali tale competenza spetta al contratto nazionale e fino ad allora si deve riconoscere ai segretari il 100 per cento. Infine, sulla decorrenza è possibile considerare consolidata la tesi per la quale «il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell'atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario. A tal momento, dunque, di deve far riferimento per l'applicazione della nuova normativa, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato».

 

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