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04.02.2015 - Consulenze reiterate nel tempo costituiscono danno erariale

un articolo di Nicola Niglio tratto da La Settimana degli enti locali del 03.02.2015

Consulenze reiterate nel tempo costituiscono danno erariale

Nicola Niglio

 

Il massimo Organo della giustizia contabile – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania – con la sentenza n. 14/2015 ha riconosciuto tutti i presupposti del danno erariale per illegittimo conferimento da parte di una amministrazione comunale di incarichi di consulenza, in violazione degli articoli 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e 110 del d.lgs. n. 267/2000.

In particolare, il medesimo giudice contabile ha accertato che la Giunta di un’amministrazione comunale, con apposita deliberazione, ha rinnovato alcuni incarichi di consulenza ad alto contenuto di professionalità nelle materie di informazione e comunicazione e in materia informatica.

Il P.M. ha rappresentato che tali incarichi erano stati conferiti in violazione delle previsioni di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, richiamato de relato dall’art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l) e infine, dell’art. 1, comma 42, della legge n. 311 del 2004, in quanto, per loro natura, avrebbero dovuto avere una scadenza predefinita correlata a precisi obiettivi da raggiungere. Detti incarichi, nel corso del tempo e in virtù dei citati rinnovi in questione, si sono in realtà trasformati in veri e propri incarichi continuativi a supporto dell’attività ordinaria dell’amministrazione, a carattere generale e senza alcun reale e specifico compito riconducibile al requisito di “alta professionalità”, richiesto dalla predetta normativa.

Tali provvedimenti, pertanto, sono risultati in contrasto con la citata normativa, con particolare riguardo all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, la quale prevede che gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il medesimo giudice contabile ha ritenuto, altresì, che il medesimo conferimento dell’incarico risultasse in contrasto con l’art. 1, comma 42, della legge n. 311 del 2004 secondo cui: “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, (...) In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.

Il legislatore è recentemente intervenuto nella predetta, con la legge n. 212 del 24 dicembre 2012, aggiungendo un ulteriore comma nel citato art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 che vieta il rinnovo dei suddetti incarichi e precisa che l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

Al riguardo, anche la consolidata giurisprudenza contabile (parere sez. controllo Lombardia n.19/2008 e parere sez. controllo Piemonte n. 3/2008 sez. controllo Autonomie delibera 4.4.2008 n, 6), ha evidenziato, ai fini della legittimità di tali incarichi esterni, la necessità di rispettare i rigidi requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal legislatore, in quanto l’uso distorto di tali incarichi potrebbe agevolmente costituire facile appiglio per la violazione del principio costituzionale dell’assunzione nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso (art. 97 Cost).

Per tali motivi la medesima Corte dei conti per i predetti affidamenti illegittimi ha chiamato a rispondere per danno all’erario il Sindaco, i componenti della Giunta che avevano adottato le deliberazioni citate, il Segretario Comunale ed il responsabile del Settore competente che aveva reso il relativo parere di regolarità tecnica.

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