16/12/2015 - Segretari comunali. Gli incarichi aggiuntivi: norme e CCNL.
Gli incarichi aggiuntivi: norme e CCNL.
La norma di riferimento, alla base della diffusa scelta organizzativa di attribuire funzioni gestionali al Segretario comunale, è l’articolo 97, comma 4, lettera d) del TUEL, secondo la quale ad esso competono le funzioni specificamente elencate nell’articolo stesso, nonché tutte quelle che gli vengano attribuite dallo Statuto, dai regolamenti o gli siano conferite dal Sindaco.
A questa previsione – molto ampia ed idonea, di per sé, a fondare normativamente l’attribuzione pressoché illimitata di compiti e funzioni di varia natura – fa da contrappeso ... l’articolo 1 del contratto collettivo nazionale integrativo di lavoro dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 (accordo n. 2) che, nel declinare le condizioni oggettive e soggettive necessarie a giustificare la maggiorazione dell’indennità di posizione disciplinata dall’art. 41 del CCNL stipulato il 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998/2001), prevede espressamente, tra le condizioni soggettive, il conferimento di incarichi gestionali, precisando che “occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente”.
La disposizione contrattuale richiamata, travalicando il contenuto letterale dell’art. 97, comma 4, lettera d), del TUEL, che non prevede limiti di sorta, introduce quindi i principi di “temporaneità” ed “eccezionalità” dell’attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, in base all’assunto che le stesse spettino, in via principale e prioritaria, ai dirigenti o ai responsabili degli uffici e servizi.