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29.04.2015 - L'organo di valutazione è nominato dal consiglio - Niente spoils system per i componenti

un articolo di Paola Cosmai tratto da http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/

L'organo di valutazione è nominato dal consiglio - Niente spoils system per i componenti

di Paola Cosmai

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Conla sentenza 2347/2015 il Tar Campania si discosta dall'orientamento tradizionale delle altre sezioni e dell'Anac per sostenere (confermando una propria isolata posizione assuntacon la sentenza 1510/2012) che il potere di nomina e di revoca dei componenti dell'organismo interno di valutazione è prerogativa del consiglio comunale e che la loro natura di funzionari onorari (si veda l'ordinanza 3897/2014 del Consiglio di Stato) non li espone allo spoils system.

La questione 
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un componente dell'Oiv di un ente locale campano per l'annullamento del provvedimento di destituzione adottato dal nuovo sindaco, malgrado l'incarico non fosse giunto a scadenza naturale e il regolamento comunale, vigente al momento del conferimento, stabilisse espressamente la non soggezione dell'organismo allo spoil system (non risultando applicabile la modifica regolamentare successivamente intervenuta in tal ultimo senso come, viceversa, sostenuto dall'amministrazione).

La tesi del Tar
L'articolo 14 del Dlgs 150/2009 ha sostituito i vecchi nuclei di valutazione con gli Oiv, più spiccatamente finalizzati alla valutazione della performance della dirigenza, anche per l'erogazione della retribuzione di risultato. Questa norma prevede che sia l'organo di indirizzo politico-amministrativo a nominare i membri dell'Oiv, che durano in carica per un triennio; da qui il Tribunale trae la competenza del consiglio comunale a designarli, dal momento che secondo l'articolo 43 del tuel proprio il consiglio ha le funzioni di indirizzo, mentre la giunta e il sindaco ha quelle esecutive. Il sindaco è anche il rappresentante dell'amministrazione, e nomina i dirigenti e gli organi di vertice burocratico, ma tra questi non figurano i componenti dell'organismo interno di valutazione. Deve quindi ritenersi illegittimo per violazione della legge statale un regolamento comunale che, come nel Comune oggetto della sentenza, attribuisse al sindaco il potere di designazione e revoca dell'Oiv. L'esclusione della compentenza del sindaco è peraltro coerente col principio di separazione del potere di gestione e di valutazione, che sarebbe minato se confluissero lo stesso sindaco avesse il potere di nomina sia dei dirigenti sia dell'organo chiamato a verificarne l'operato. Questo assunto, insieme alla garanzia di indipendenza e piena autonomia riconosciuta all'Oiv dalla legge 150, vale ad escluderne la natura di organo fiduciario del sindaco e, conclude il Tar di conseguenze, l'automatica decadenza alla scadenza del mandato elettivo.

L'impostazione dell'Anac 
Opposto l'orientamento finora seguito dagli altri tribunali amministrativi (da ultimo Tar Puglia – Lecce, sentenza 3121/2014) e dall'Anac, che con la delibera 21/2012 (dell'allora Civit) muove dalla considerazione che gli articoli 42 e 50 del Tuel individuano nel Consiglio comunale l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo limitatamente a determinati atti fondamentali, e nel sindaco il legale rappresentante responsabile dell'ente locale, cui, tra l'altro, è conferito il potere di diverse nomine di vertice, benché talvolta sulla base degli indirizzi del primo. Tra le nomine sindacali, a giudizio dell'Anac, devono includersi anche quelle dei componenti dell'Oiv in considerazione dell'articolo 4, comma 2, lettera g) della legge 15/2009 che ha delegato il Governo a «prevedere che i sindaci e i presidenti delle Province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f) e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione». Questa direttiva è stata poi recepita dal Governo proprio nell'articolo 14 del Dlgs 150/2009, da ciò conseguendo che, mentre le funzioni del Consiglio sono espressamente circoscritte ad alcuni atti tassativamente enumerati dal Dlgs 267/2000, quelle del sindaco sono indeterminate ed integrabili da altre fonti normative successive. Di conseguenza, conclude la delibera n. 21, «un'interpretazione sistematica …, suffraga la tesi secondo cui, ai fini della nomina dell'organismo indipendente di valutazione o di altro organismo analogo, l'organo di indirizzo politico – amministrativo dell'ente locale è individuato nel sindaco».

 

 

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