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17.04.2015 - Riforma Madia, rischio boomerang se mancano i limiti preventivi ai dirigenti esterni

un articolo di Pasquale Monea e Marco Mordenti tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Riforma Madia, rischio boomerang se mancano i limiti preventivi ai dirigenti esterni

di Pasquale Monea e Marco Mordenti

 
 

Nonostante i (faticosi) passi avanti nell'iter parlamentare, il disegno di legge delega sulla Pubblica amministrazione continua a essere circondato da numerose incertezze. Da più parti si evidenziano alcuni eccessi che potrebbero rendere l'intervento complessivo controproducente, e che meritano quindi un ulteriore approfondimento. La proposta mira a superare una volta per tutte la situazione di tendenziale inamovibilità dei dirigenti pubblici; la sfida, in astratto condivisibile, è quella di costruire una «dirigenza della Repubblica» in grado di guidare il processo di modernizzazione della Pa. Tuttavia, è palese il rischio di passare all'estremo opposto della precarizzazione della dirigenza, che all'interno del nuovo ruolo unico potrebbe perdere quella autonomia su cui si basa il principio fondamentale di separazione tra politica e gestione - in un momento storico nel quale la fiducia nelle istituzioni è sostanzialmente pari a zero.

Gli obiettivi della riforma
Eppure, in una intervista pubblicata il 25 gennaio sul Sole 24 Ore, il ministro della Pa Marianna Madia ha dichiarato: «Tra il modello dello spoils system e quello della dirigenza di ruolo, entrambi legittimi, noi scegliamo il primo perché siamo convinti che una dirigenza forte possa fare da argine a tanti fenomeni, a partire dalla corruzione. Per riuscirci bisogna dare ai dirigenti gli strumenti per dire di no alla politica quando serve.» È un'affermazione ragionevole ma anche piuttosto impegnativa, che in presenza di una proposta del Governo di segno opposto ha indotto tutti ad attendere con una certa curiosità l'esito finale dei lavori in Commissione. Nella consapevolezza che nel nostro Paese, cronicamente esposto a un conflitto latente tra gli obiettivi di efficienza e il principio di legalità, non è affatto facile trovare una formula equilibrata in grado di contemperare flessibilità organizzativa e autonomia dirigenziale.

La rotazione degli incarichi
In base all'articolo 9 del disegno di legge, tutti i dirigenti pubblici saranno inseriti in tre ruoli unici (Stato, Regioni ed enti locali), nell'ambito di un sistema caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli (comma 1, lettera a). Si tratta di un'innovazione radicale, finalizzata a un utilizzo più flessibile e razionale delle figure dirigenziali disponibili; salvo che la flessibilità organizzativa, oltre certi limiti, rischia di diventare un'indebita arma di pressione. L'articolo 9, comma 1, lettera f) prevede la possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli, previa pubblicazione di avviso pubblico, per una durata fissa di tre anni rinnovabili; le amministrazioni hanno facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta (comma 1, lettera g). In questo modo viene esteso a tutta la dirigenza il principio della rotazione degli incarichi, riprendendo e sviluppando i primi tentativi in tale direzione contenuti nella Legge Bassanini del 1997.

Gli incarichi dirigenziali esterni
L'affidamento degli incarichi dirigenziali esterni deve avvenire attraverso procedure selettive e comparative fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165/2001 – da aggiornare in caso di soppressione delle due fasce. In base a questa norma gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale «non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»; con la riforma questa verifica deve essere estesa a tutti e tre i ruoli, per ciascuno dei quali la commissione preposta dovrà accertare che nessun dirigente è idoneo a ricoprire un determinato posto dirigenziale. Occorre rivedere in tal senso anche le previsioni in materia contenute all'articolo 110 del Tuel, tenuto conto del principio di autonomia organizzativa elaborato dalla magistratura contabile. In altri termini, il meccanismo apparentemente di semplificazione potrebbe trasformarsi in un "boomerang" per le amministrazioni locali e regionali, da sempre le più propense a ricorrere alle professionalità esterne alla Pa

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