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Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
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14/08/2015 - segretari comunali e diritti di rogito

una nota di Daniela Volpato di Cisl FP
  • Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali
  • Ai Segretari Regionali e Territoriali Responsabili del Comparto Regioni- Autonomie Locali

 

Loro sedi

 

OGGETTO: SCP – DIRITTI DI ROGITO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. DELIBERAZIONE  CORTE DEI CONTI SEZ. AUTONOMIE N. 21/2015.

 

 

Cari colleghi,

la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione in oggetto si è pronunciata su tre quesiti riguardanti la nuova disciplina dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali introdotta dall’art 10 del decreto legge n. 90 del 2014.

La questione principale affrontata dalla Corte riguarda la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 10, comma 2­bis, del decreto – legge n. 90 del 2014, laddove stabilisce, in deroga alla nuova regola generale sull’integrale attribuzione dei diritti di rogito all’ente introdotta dalla stessa disposizione, che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, (….) è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”. La seconda questione attiene alla riserva o meno alla solo contrattazione di settore della quantificazione delle risorse attribuibili ai segretari comunali. La terza ed ultima questione attiene alle modalità di calcolo delle somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola, al netto o al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi i c.d. oneri riflessi.

Sulla prima è più rilevante questione La Sezione Autonomie ha inteso aderire all’orientamento, già sostenuto dalle Sezioni per il Lazio (deliberazione n. 21/2015/PAR) e per l’Emilia Romagna (deliberazione n. 105/2015/PAR ) ed ha previsto la spettanza per i soli segretari di fascia C. La deliberazione La Sezione – per definire l’ambito soggettivo di applicazione della deroga alla regola generale dell’attribuzione dell’integralità del gettito dei diritti di rogito all’Ente – ha scelto, in maniera molto discutibile di non attenersi al chiaro tenore letterale della norma ma ha inteso aderire ad un’interpretazione teleologica della disposizione individuando la ratio della norma in un contemperamento di interessi che, “a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.

La Sezione, invece, sulla seconda questione ha ritenuto che non sussista in capo agli enti un potere di autonoma regolamentazione con possibilità di determinare autonomamente la quota del provento da erogare ai segretari comunali e quindi ne consegue l’integrale attribuzione agli stessi del provento ritenuto spettante. Sulla terza questione, la Sezione è dell’opinione che, come per altre tipologie di compensi incentivanti, anche in questo caso il computo dell’emolumento di cui trattasi debba avvenire al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti, coerentemente con la ratio sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito.

 

Anche tale ultima interpretazione non pare condivisibile. I diritti di rogito sono inseriti nella struttura della retribuzione dei segretari e costituiscono una delle componenti retributive contrattualmente stabilite (art. 37 CCNL del 2001) ed il relativo regime non può essere modificato in via ermeneutica dalla Corte dei Conti.

Occorre evidenziare come l’intervento della Sezione Autonomie, per quanto autorevole, non costituisce un vincolo all’azione degli Enti i quali ben potrebbero, motivando, discostarsi dal suddetto parere ed attenersi al tenore letterale della norma seguendo il brocardo latino“in claris non fit interpretatio”. Appare evidente che da detta interpretazione ne potrà derivare un diffuso contenzioso. Si ritiene utile informare i segretari circa l’opportunità di invitare gli Enti a procedere comunque alla liquidazione di quanto, a nostro giudizio, appare tuttora spettante e, nel caso di diniego a richiedere quantomeno di accantonare le risorse spettanti in un apposito fondo di bilancio.

Certa della vostra collaborazione nel diffondere presso i Comuni la presente e nell’informare associati e lavoratori interessati, colgo l’occasione per porgere  cordiali saluti.

Il segretario nazionale

Daniela Volpato

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