08/08/2015 - Segretari aboliti, ma con calma
Segretari aboliti, ma con calma
di Luigi Oliveri
Italia Oggi
Venerdì, 07 Agosto 2015
I segretari comunali non sono immediatamente aboliti dalla legge delega di riforma della pubblica amministrazione targata Marianna Madia. Perché negli enti locali si passi dal segretario al nuovo soggetto «dirigente apicale» occorrerà attendere il decreto legislativo attuativo della disciplina della dirigenza pubblica, al quale è demandato il compito di costituire i tre albi della dirigenza statale, regionale e locale, quest' ultimo destinato a ricomprendere i segretari comunali. L' abolizione dei segretari comunali è certamente una delle disposizioni di maggiore impatto della riforma, oltre a quelle di minore comprensibilità. Infatti, mentre molte disposizioni normative generali intendono puntare sull' incremento dei presidi di legalità e anticorruzione, si elimina negli enti locali proprio la figura del segretario comunale, indicata direttamente dalla legge 190/2012 come responsabile della prevenzione della corruzione e, inoltre, titolare del sistema dei controlli interni di tipo amministrativo. Nell' immediato, tuttavia, i segretari manterranno il loro status e le loro funzioni. Infatti, l' abolizione della figura e la sua confluenza nel ruolo della dirigenza locale sarà frutto, come rilevato sopra, dell' attuazione della delega. Peraltro, la legge delega prevede, a partire dall' attivazione del ruolo unico della dirigenza con conseguente abolizione della figura del segretario, un periodo transitorio di tre anni, nel corso del quale vi sarà per i comuni e le province (se nel frattempo non saranno state definitivamente abolite) di conferire l' incarico di direzione apicale agli (a quel punto) ex segretari comunali, non solo equiparati alla dirigenza (quelli inseriti nelle fasce A e B), ma anche ai soggetti già iscritti all' albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge delega. C' è, tuttavia, da precisare che tale obbligo di assegnare agli ex segretari la «direzione apicale» non varrà per gli enti locali che abbiano incaricato un direttore generale, in applicazione dell' articolo 108 del dlgs 267/2000, cioè i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti. Del resto, questi comuni di grandi dimensioni e le città metropolitane (ma non le province) una volta entrata a regime la riforma e quindi superato il triennio di diritto transitorio, potranno comunque incaricare il direttore generale in alternativa al «dirigente apicale». Resta, allora, da comprendere quale sarà il ruolo del dirigente apicale, destinato a sostituire i segretari. A regime, potrà essere selezionato dai sindaci da qualsiasi dirigente appartenente non solo al ruolo dei dirigenti locali, ma anche di quello statale e regionale. Il «dirigente apicale» avrà il compito di attuare l' indirizzo politico, coordinare l' attività amministrativa, controllare la legalità dell' azione amministrativa e rogare i contratti. Per tale ultimo compito, il dirigente apicale dovrà possedere i «prescritti requisiti» che, non essendo attualmente prescritti, verosimilmente saranno indicati dal decreto legislativo attuativo. In prima approssimazione, in attesa dei decreti delegati, si può ritenere che non potranno svolgere il ruolo di «dirigente apicale» dirigenti appartenenti all' area tecnica e, comunque, quelli privi di una specifica competenza di carattere giuridico amministrativa, fondamentali sia per la funzione rogante sia, soprattutto, per il controllo di legalità dell' azione amministrativa. Occorre chiedersi, allora, se tali requisiti dovranno essere posseduti anche dai direttori generali esterni, dal momento che nei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti e nelle città metropolitane potranno essere incaricati in alternativa. La risposta appare negativa: infatti, negli enti nei quali opereranno i direttori generali la funzione rogante e di controllo della legalità amministrativa saranno affidate a un altro dirigente di ruolo.