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Contrasti tra sezioni regionali della Corte dei conti sui limiti di spesa per le assunzioni flessibili

un articolo di Amedeo Di Filippo tratto da Quotidiano enti locali
 
27/11/2014
Contrasti tra sezioni regionali della Corte dei conti sui limiti di spesa per le assunzioni flessibili
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale

I limiti di spesa alle assunzioni flessibili rimangono anche dopo il D.L. n. 90 del 2014. O forse no. Il dilemma interpretativo si è fatto ora più aggrovigliato a seguito della emanazione di alcuni pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che sull'argomento hanno sostenuto posizioni diametralmente opposte.

Il problema riguarda la corretta applicazione dell'art. 11, comma 4-bisD.L. n. 90 del 2014 conv. L. n. 114 del 2014, che aggiunge all'art. 9, comma 28D.L. n. 78 del 2010 conv. L. n. 122 del 2010, un periodo in base al quale le limitazioni previste dal comma stesso "non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Laddove il comma 28 dell'art. 9 pone l'onere per le amministrazioni centrali di avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Regola che per le Regioni e gli enti locali costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica al quale hanno l'obbligo di adeguarsi.

Deroghe sono previste per gli enti locali in sperimentazione ex art. 36D.Lgs. n. 118 del 2011, per l'anno 2014 (il limite è fissato al 60%) e per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, istruzione pubblica e sociale e per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

Vi è poi il periodo aggiunto ad opera del D.L. n. 90 del 2014, in base al quale le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, con riferimento ai commi 557 e 562L. n. 296 del 2006, che pongono, rispettivamente, per gli enti sottoposti o meno al patto di stabilità, la regola della progressiva riduzione delle spese di personale, agganciata per questi ultimi all'ammontare del 2008.

Il fatto è che subito dopo questo periodo di nuova immissione, il comma 28 ha mantenuto il periodo originario, che testualmente recita: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Da qui l'imbarazzo interpretativo: o la norma così formulata rimuove, per i casi ivi considerati, ogni riferimento all'anno 2009 ponendo quale nuovo e unico limite quello delle risorse disponibili a legislazione vigente, oppure rimane la validità del precetto mantenuto nel periodo sopra riportato, per cui resta comunque fermo il limite di spesa sostenuto in quell'anno.

A tale quesito risponde da ultimo la sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti con la deliberazione n. 232del 6 novembre, nella quale precisa senza mezzi termini che le limitazioni previste in tema di lavoro flessibile all'art. 9, comma 28, "non escludono la permanenza dell'obbligo di legge di contenere la spesa complessiva ... nei limiti di quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Talché, nell'eventualità del ricorso a forme di lavoro flessibile, gli enti sono tenuti a garantire l'osservanza della disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l'ammontare della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesima finalità.

E questo, a detta dei magistrati contabili campani, sia per il chiaro disposto normativo, sia perché è conforme a quanto detto dalla deliberazione della sezione delle autonomie della Corte n. 21 del 15 settembre 2014, che ha considerato le ipotesi di esclusione dall'applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale recate dal D.L. n. 90 del 2014 di stretta interpretazione del dettato normativo.

Parere identico ha espresso la sezione per la Puglia della Corte dei conti con la deliberazione n. 174 del 9 ottobre, secondo cui l'ente, nell'eventualità del ricorso a forme di lavoro flessibile, è tenuto a garantire l'osservanza della disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l'ammontare della spesa sostenuta nell'esercizio 2009 per le medesima finalità.

La deliberazione offre peraltro una utile indicazione relativa al ricorso a prestazioni lavorative di natura accessoria mediante voucher, che rientra nell'aggregato delle spese di personale ed in particolare delle spese per "lavoro flessibile" di cui all'art. 9, comma 28D.L. n. 78 del 2010.

Alla luce del nuovo disposto normativo introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, le suddette limitazioni non troveranno applicazione per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, ma fermo restando che la spesa complessiva non potrà essere superiore a quella sostenuta nel 2009.

Tutt'altro avviso ha però espresso un'altra sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quella per la Lombardia, che con la deliberazione n. 264 del 17 ottobre parte dall'assunto che la novella, essendo stata inserita all'interno del frammento di disposizione in esame, ben può far nascere il dubbio nell'interprete che il limite dell'anno 2009 si riferisca anche alla più recente deroga relativa agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale.

Approda, però, a conclusioni opposte a quelle dei colleghi campani e pugliesi, affermando che gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale non soggiacciono agli ulteriori limiti posti dall'art. 9, comma 28.

Per sostenere questa tesi, i magistrati contabili utilizzano due criteri interpretativi. Il primo è proprio quello sfruttato dalla sezione Campania, ossia il dato letterale della novella: l'espressione "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" fa riferimento a quelle contenute indistintamente in tutto il comma 28, talché si è portati ad escludere che operi ancora il limite riferito alla spesa sostenuta nel 2009. Tale limite, secondo la sezione Lombardia, era strettamente connesso e giustificato dalla deroga a cui faceva diretto riferimento prima del recente intervento normativo.

Il secondo criterio deriva dal fatto che applicare il limite del 2009 anche alla disposizione introdotta dall'art. 11, comma 4-bisD.L. n. 90 del 2014 appare urtare non solo con il dato letterale della novella, che si riferisce in generale a tutte "le limitazioni previste dal presente comma" e non solo a quelle che precedono la proposizione nella quale tale espressione si colloca, ma con la stessa ratio che pare sorreggere il più recente intervento modificativo.

La sezione poi cita gli atti preparatori della disposizione in questione, dai quali si evincerebbe che l'intervento legislativo sia volto a consentire agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale una maggiore flessibilità, riconoscendogli la facoltà di incrementare la spesa di personale da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno.

Importante la postilla messa a suggello della deliberazione, con la quale i magistrati lombardi evidenziano come, pur consentendo la norma un aumento dell'incidenza della spesa di personale, l'ente "dovrà prestare particolare attenzione ad evitare il possibile connesso effetto negativo relativo all'irrigidimento della struttura del proprio bilancio, con la conseguente minore manovrabilità delle spese ai fini del concorso al risanamento della finanza pubblica".

 

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