La schiforma psichiatrica
La schiforma psichiatrica
di Marco Travaglio
Da il Fatto Quotidiano del 26 agosto 2014
Questa volta Calderoli ha esagerato per difetto. La schiforma costituzionale approvata l’8 agosto dal Senato non è una merdina, come graziosamente l’ha definita nelle sue vesti di relatore, cioè di esperto. È una merdaccia sesquipedale. E non solo per il contenuto (i senatori non più eletti dai cittadini, ma nominati dai consigli regionali, l’immunità, l’innalzamento delle firme per le leggi popolari da 50 a 150 mila e le altre boiate denunciate nell’appello del Fatto ). Ma anche per la forma. Che, com’è noto, è anche sostanza: una prosa che pare uscita dalla penna di un malato di mente in avanzato stato di ubriachezza, in un dedalo di rimandi, rimpalli, commi, cavilli, circonlocuzioni, supercazzole burocratesi che deturpano anche l’estetica della Costituzione, nota finora per la cristallina chiarezza e la sintesi tacitiana. Prendiamo solo tre dei 47 articoli “riformati” da questi squilibrati: il 70, il 71 e il 72, che illustrano l’iter di formazione delle leggi. L’attuale articolo 70 conta 9 parole: quello nuovo 363. L’art. 71 quadruplica, da 44 a 171 parole. Il 72 le raddoppia: da 190 a 379. Roba da regolamento condominiale, non da Carta costituzionale. Si dirà: ma d’ora in poi finisce il bicameralismo perfetto. Sì, buonanotte: il palleggio Camera-Senato (e di nuovo Camera e di nuovo Senato, in caso di leggi emendate strada facendo) sopravvive “per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all’articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione”. E le altre leggi? “Sono approvate dalla Camera dei deputati”. Quindi il Senato non le tocca più? Magari: “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali laCamera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”. Cioè la Camera, a maggioranza semplice, può infischiarsene delle modifiche proposte dal Senato.
Ma non sempre: fanno eccezione “i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all’articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”: in questi casi, per snobbare le indicazioni del Senato, la Camera deve votare a maggioranza assoluta. Senza dimenticare che “i disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. E non è mica finita, perché “il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica”. Tutto chiaro, no? Quindi, ricapitolando. Il disegno di legge parte dalla Camera, che lo approva. Il Senato può metter becco su richiesta di almeno 1/10 dei senatori entro 10 giorni. Poi può votarlo uguale o emendarlo entro 20 giorni. A quel punto la Camera lo riapprova come pare a lei (recependo o ignorando le modifiche del Senato) a maggioranza semplice. Ma non sempre: per una lunga serie di materie, se vuole fregarsene del Senato deve farlo a maggioranza assoluta. Per chi fosse sopravvissuto fin qui, c’è poi il caso delle leggi di bilancio e dei rendiconti annuali: il Senato ha solo 15 giorni per rimaneggiarli, e deve farlo a maggioranza assoluta; nel qual caso la Camera, per ignorare le modifiche senatoriali, vota a maggioranza assoluta, mentre per recepirle le basta quella semplice. Sempre più difficile: che succede ai ddl di conversione in legge dei decreti del governo? Il Senato deve cominciare a esaminarli entro 30 giorni da quando arrivano alla Camera, pure se questa non ha ancora finito di vagliarli: anche perché il governo può imporre alla Camera di votarli entro e non oltre 60 giorni, all inclusive. Tutto questo, si capisce, allo scopo di snellire, semplificare e accelerare secondo i dettami del pie’ veloce Matteo. Otto giorni fa il Sole 24 Ore ha tentato di illustrare graficamente il nuovo percorso delle leggi: ne è uscito una specie di gioco dell’oca per repartini psichiatrici che, se tutto va bene, moltiplicherà i tempi, paralizzerà le procedure, arroventerà le risse e aumenterà i contenziosi fra governo e Parlamento e fra Camera e Senato. L’Ucaf, Ufficio Complicazione Affari Semplici, ha colpito ancora. Chiamate l’ambulanza.