30/09/2020 - Nuovi compensi per le commissioni di concorso
tratto da iusmanagement.org
Nuovi compensi per le commissioni di concorso
di Dario Di Maria
Con DPCM del 24 aprile 2020 sono stati rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni.
In particolare:
– 500 euro per le selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
In particolare:
– 500 euro per le selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
– 1600 per i concorsi per personale diplomato;
– 1800 per i concorsi per personale laureato;
– 2000 per i concorsi per personale dirigente.
I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
– 1800 per i concorsi per personale laureato;
– 2000 per i concorsi per personale dirigente.
I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
In aggiunta, a ciascun componente delle commissioni esaminatrici e’ altresi’ corrisposto un compenso integrativo nella misura cosi’ determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale diplomato;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale laureato e di qualifica dirigenziale.
Questi compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
Anche i compensi aggiuntivi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Il titolo del provvedimento in realtà parla solo dei concorsi del progetto RIPAM, ma l’art. 1 stabilisce che i compensi si applicano alle commissioni dei concorsi RIPAM, dei concorsi delle Amministrazioni dello Stato, e, infine, le Regioni e le autonomie locali possono recepire quanto previsto dal decreto.
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego;
b) euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale diplomato;
c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi per personale laureato e di qualifica dirigenziale.
Questi compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
Anche i compensi aggiuntivi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Il titolo del provvedimento in realtà parla solo dei concorsi del progetto RIPAM, ma l’art. 1 stabilisce che i compensi si applicano alle commissioni dei concorsi RIPAM, dei concorsi delle Amministrazioni dello Stato, e, infine, le Regioni e le autonomie locali possono recepire quanto previsto dal decreto.
Peraltro la Corte dei Conti della Lombardia ha interpretato come innovativa una recente norma (https://iusmanagement.org/2020/01/16/gli-incarichi-di-componente-di-commissione-di-concorso-devono-essere-retribuiti-ma-gestiti-in-modo-diverso-dalle-autorizzazioni-ad-attivita-extra/ ), con la conseguenza che sarebbe consentito remunerare i dipendenti pubblici per l’attività di commissario di concorso.
Com’è noto, invece, dal 2005 ormai era assodato che erogare tali compensi fosse illegittimo e foriero di danno erariale.
Quindi, sembra che vi sia una netta inversione di tendenza per la remunerativita’ di tali incarichi.
Com’è noto, invece, dal 2005 ormai era assodato che erogare tali compensi fosse illegittimo e foriero di danno erariale.
Quindi, sembra che vi sia una netta inversione di tendenza per la remunerativita’ di tali incarichi.