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29/09/2020 - Tra le semplificazioni del D.L. n. 76/2020 convertito anche quelle per la realizzazione di spettacoli dal vivo

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Tra le semplificazioni del D.L. n. 76/2020 convertito anche quelle per la realizzazione di spettacoli dal vivo
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
 
La SCIA
L'art. 19 della Legge n. 241/1990 dispone che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente preveda l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni in questione, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
L'art. 19-bis della L. 241/1990 detta specifiche disposizioni sulla cosiddetta "SCIA unica", ossia sull’onere per le amministrazioni di indicare sul proprio sito istituzionale lo sportello unico al quale presentare la SCIA in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di proprie articolazioni interne.
C’è inoltre da ricordare che il D.Lgs. n. 222/2016 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e definito i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Gli spettacoli dal vivo
L’art. 38-bis del D.L. “semplificazione” assume la finalità di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo la SCIA per la realizzazione degli spettacoli dal vivo.
La disposizione è contornata da condizioni. Innanzi tutto la SCIA è consentita fuori dei casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, il regolamento in materia di pubblica sicurezza, che disciplinano le modalità di controllo dei teatri e dei locali adibiti a spettacoli attraverso le commissioni comunali e provinciali di vigilanza o del prefetto: le prime intervengono per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori, per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori e per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche; il secondo controlla i progetti per la costruzione o la rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo.
La seconda è temporale: le disposizioni si applicano “in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021”. La terza è oggettiva: le nuove disposizioni di applicabno alla realizzazione di spettacoli dal vivo, che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti.
In questi ambiti - piuttosto larghi per la verità - ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA.
La procedura
La segnalazione deve essere presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
La SCIA deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo, deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà e da una relazione tecnica di un professionista che attesti la rispondenza del luogo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, con riferimento al D.M. 19 agosto 1996 con cui sono state approvate le regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all'amministrazione competente. Questa, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione può adottare i provvedimenti di cui sopra anche dopo la scadenza dei sessanta giorni. Si applicano inoltre le sanzioni penali di cui al comma 5 dello stesso art. 38-bis - la reclusione da uno a tre anni - e quelle di cui al Capo VI del DPR n. 445/2000.
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

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