29/09/2020 - Lavoro straordinario
tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Lavoro straordinario
Oggetto
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Lavoro straordinario.
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Massima
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Le prestazioni di lavoro straordinario, rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile della struttura di appartenenza.
Fatti salvi eventuali motivi ostativi previsti contrattualmente in relazione ai singoli istituti, l'aver fruito di determinati permessi nell'arco della giornata lavorativa non preclude di per sé lo svolgimento di lavoro straordinario, qualora preventivamente autorizzato per ragioni eccezionali. |
Funzionario istruttore
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MARIA SAICOVICH
maria.saicovich@regione.fvg.it |
Parere espresso da
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Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
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Testo completo del parere
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Il Comune chiede se sia possibile riconoscere lavoro straordinario ad un dipendente che, in una determinata giornata, si è assentato dal servizio per effettuare visite specialistiche, o per usufruire del diritto allo studio o di altri istituti previsti dalla vigente contrattazione collettiva e che, rientrato al lavoro, ha sforato il debito orario giornaliero previsto.
Preliminarmente si osserva, in linea generale, che l’art. 17, comma 1, del CCRL del 1° agosto 2002 precisa che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Il comma 2 del citato articolo specifica altresì che le prestazioni di lavoro straordinario sono espressamente autorizzate (quindi, con atto formale) dal dirigente o figura equivalente, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Come evidenziato anche dall’ARAN[1], che si è espresso in ordine a clausola contrattuale di formulazione analoga a quella contemplata dalla contrattazione collettiva del comparto unico regionale e locale del FVG, ne deriva “la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, limitandolo alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionale, straordinarie, le sole che, in quanto imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dal datore di lavoro, possono giustificare la richiesta dello stesso al dipendente di eseguire prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito”. Si sottolinea pertanto come nella situazione rappresentata dall’Ente istante non possano ravvisarsi i presupposti e le condizioni illustrati, in quanto non si tratta di svolgimento di attività lavorativa del dipendente per necessità o esigenze straordinarie dell’amministrazione di appartenenza, ma di mero protrarsi – così pare di evincere – dell’attività lavorativa oltre l’orario dovuto giornaliero. Si ritiene comunque di aggiungere che, fermi restando i presupposti sopra delineati e fatti salvi eventuali motivi ostativi previsti contrattualmente in relazione ai singoli istituti, l’aver fruito di determinati permessi nell’arco della giornata lavorativa non preclude di per sé lo svolgimento di lavoro straordinario, qualora preventivamente autorizzato per ragioni eccezionali. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Cfr. parere RAL_1677. |