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29/09/2020 - Conta la conoscenza dell'atto impositivo

tratto da Italia Oggi Sette del 28.09.2020
Conta la conoscenza dell'atto impositivo

a cura di Sergio Trovato

La Cassazione (ord. 30794/2018) ha chiarito che la notifica degli avvisi di accertamento non è un requisito di giuridica esistenza e di perfezionamento degli atti, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia. Pertanto l'inesistenza o invalidità della notifica non determina in via automatica la nullità dell'atto impositivo, qualora risulti in modo inequivoco che il contribuente ne abbia avuto piena conoscenza entro il termine di decadenza fissato dalla legge. Per i giudici di legittimità, ciò che rileva per il perfezionamento del procedimento notificatorio è la conoscenza dell'atto impositivo da parte del destinatario. Al riguardo, anche i giudici di merito si sono allineati alla tesi della Cassazione. Per esempio, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo (sent. 734/2018) ha sostenuto che la contestazione fa presumere la conoscenza e, dunque, sana le irregolarità della notifica degli atti di accertamento e riscossione. Per il perfezionamento della notificazione è sufficiente che l'atto sia entrato nella disponibilità del destinatario, anche quando lo stesso non ne prenda materialmente visione perché si rifiuta di riceverlo o non lo ritira presso la casa comunale o l'ufficio postale. È richiesto che siano state compiute dal soggetto autore della notificazione tutte le formalità previste dalla legge e non che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. L'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) prevede che l'amministrazione sia tenuta ad assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il procedimento di notifica non ha come finalità di garantire al destinatario «l'effettiva conoscenza», ma di assicurare un alto grado di conoscibilità dell'atto, osservando le procedure. Del resto, se l'interessato non ne viene a conoscenza per sua negligenza o per un suo espresso rifiuto di ricevere l'atto, quest'ultimo s'intende comunque formalmente notificato.

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