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28/09/2020 - Corte di Giustizia dell’UE. Gli “affitti brevi” possono essere soggetti ad autorizzazione locale

tratto da lasettimanagiuridica.it
Corte di Giustizia dell’UE. Gli “affitti brevi” possono essere soggetti ad autorizzazione locale
 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (comunicato stampa della decisione) affronta il caso di due società entrambe proprietarie di monolocali situati a Parigi che erano stati proposti per la locazione su un sito Internet, senza la preventiva autorizzazione delle autorità locali e in modo reiterato, per locazioni di breve durata ad uso di una clientela di passaggio.
Il giudice di primo grado ha condannato i due proprietari al pagamento di un’ammenda e ha ordinato il ripristino dell’uso abitativo degli immobili. La normativa vigente, infatti, prevede che nei comuni con più di 200 000 abitanti e in quelli di tre dipartimenti limitrofi di Parigi, il cambiamento di uso dei locali destinati all’abitazione sia soggetto ad autorizzazione preventiva e che il fatto di dare in locazione un locale ammobiliato destinato all’abitazione in modo ripetuto e per brevi periodi ad una clientela di passaggio che non vi eleggere domicilio costituisca un cambiamento di uso.
A seguito di successive impugnazioni è stato richiesto l’intervento della Corte in via pregiudiziale, al fine di potersi pronunciare sulla compatibilità della normativa nazionale controversa con la direttiva 2006/123 che disciplina i “Servizi nel mercato interno”.
Con sentenza del 22 settembre 2020, la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, in primo luogo, che la direttiva 2006/123 si applica alla normativa relativa ad attività di locazione, dietro corrispettivo, di locali ammobiliati destinati ad abitazione ad una clientela di passaggio che non vi eleggere domicilio, ripetutamente e per periodi brevi, sia a titolo professionale che a titolo non professionale. Dunque, le attività prese in esame rientrano pienamente nella nozione di “servizio”, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123.
La Corte, inoltre, ha dichiarato che una normativa nazionale che subordina a previa autorizzazione l’esercizio di talune attività di locazione di locali destinati ad abitazione rientra nella nozione di “regime di autorizzazione” che deve essere giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Nel caso in esame, la normativa mira a stabilire un dispositivo di lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata, con l’obiettivo di rispondere al peggioramento delle condizioni di accesso agli alloggi e all’esacerbarsi delle tensioni nei mercati immobiliari, ciò che costituisce un motivo imperativo di interesse generale.
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