25/09/2020 - Offerte tecniche, soglia sbarramento legittima
tratto da Italia Oggi del 25.09.2020
Tar veneto: conforme al diritto europeo
Offerte tecniche, soglia sbarramento legittima
DI ANDREA MASCOLINI
In una gara d'appalto la previsione di una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica è conforme al diritto comunitario; legittima l'esclusione del concorrente che non supera la soglia, laddove previsto negli atti di gara. Lo ha precisato il Tar del Veneto con la sentenza del 17 settembre 2020, n. 878 che conferma il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (per l'offerta tecnica era previsto fino a un massimo di 70 punti, per l'offerta economica al massimo 30 punti). Nel disciplinare di gara era stabilito che «i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo, prima della riparametrazione, di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara». Alla ditta ricorrente erano stati attribuiti 23 punti e quindi era stata esclusa. Il Tar ha confermato il provvedimento di esclusione innanzitutto partendo dalla considerazione che «nel caso in esame, data la delicatezza del servizio in questione, la scelta della stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta non appare manifestamente illogica». Tale considerazione si legava a quanto affermato in passato dalla giurisprudenza, a partire dalla Corte di giustizia europea per cui (sez. IV, 20 settembre 2018, n. 546) conforme al diritto Ue una norma che stabilisca che le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita siano escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, presumendo che essa non soddisfi, in via di principio, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice.
In altre parole, come precisò anche il Consiglio di stato (sez. V, 12 giugno 2017, n. 2582) la soglia di sbarramento «rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche» è legittima se finalizzata a garantire «una qualità elevata delle offerte presentate. L'unica eccezione che può essere addotta all'utilizzo della soglia di sbarramento si configura «in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità».