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24/09/2020 - La riservatezza dell’offerta economica è posta a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa

tratto da lasettimanagiuridica.it
La riservatezza dell’offerta economica è posta a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa
 
Il Tar Piemonte (543/2020) esamina il caso di una stazione appaltante che, dopo avere indetto una procedura negoziata, mediante invito a presentare offerta telematica nel sistema MEPA e attribuiti i punteggi, successivamente, ha riconvocato la commissione giudicatrice e in quella sede, sono state rivalutate le offerte tecniche e modificati i relativi punteggi.
in conseguenza di ciò la società retrocessa al secondo posto ha chiesto l’annullamento poiché le offerte tecniche sono state riesaminate, e rivalutate con differenti punteggi in danno della ricorrente, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
Il Tar accoglie il ricorso affermando che il principio della segretezza dell’offerta economica è posto a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, per garantire il lineare svolgimento del giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione. La peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (Cons. Stato, sez. V, n. 612 del 2019).
Nel caso esaminato, la rivalutazione ha avuto ad oggetto elementi connotati da margini di discrezionalità, per l’attribuzione dei sub-punteggi, pertanto è ritenuta illegittima l’attività procedimentale posta in essere dalla stazione appaltante ove sono state rivalutate le offerte tecniche e modificati i relativi punteggi.
La fondatezza del primo motivo del ricorso principale, con l’annullamento dell’aggiudicazione e l’accertamento dell’illegittimità del riesame svolto dalla stazione appaltante, non determina, però, la caducazione dell’intera procedura. In accoglimento della domanda formulata in via principale dalla ricorrente, la stazione appaltante è tenuta a portare a termine l’affidamento dell’appalto, restando vincolata ai punteggi ed alla graduatoria risultanti dalla seduta pubblica.
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