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23/09/2020 - P.a., il congedo anche per matrimonio religioso

tratto da Italia Oggi del 22.09.2020
P.a., il congedo anche per matrimonio religioso
di Matteo Barbero
 
I dipendenti comunali possono fruire del congedo matrimoniale anche in occasione del matrimonio religioso, purché preceduto o seguito da quello civile. Il chiarimento (risposta prot. 5257-2020) arriva dall'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, che ha risposto affermativamente alla domanda posta da un ente che chiedeva lumi sulla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 2, del Ccnl funzioni locali 2016-2018. Tale norma ha previsto la possibilità di chiedere i canonici 15 giorni di permesso straordinario retribuito per nozze entro i 45 giorni successivi alla celebrazione. Essa, infatti, recita che «Il dipendente ha (…) diritto a un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio». L'Aran aveva già chiarito che, in caso di sdoppiamento temporale fra il rito civile e quello religioso non è possibile, ovviamente, alcuna duplicazione del congedo. Rimaneva il dubbio se il periodo utile per la fruizione scatti dalla celebrazione del rito civile, o se si possa posticiparlo in caso di successiva celebrazione del rito religioso (o viceversa). Da qui il quesito se «In riferimento all'art. 31, comma 2, del Ccnl funzioni locali 2016-2018 il congedo matrimoniale possa essere fruito a seguito di matrimonio religioso nel caso in cui il dipendente ne faccia richiesta e non ne abbia fruito in occasione del precedente matrimonio civile». Secondo l'Aran, la scelta spetta al dipendente, con la conseguenza che il termine decorrerà dal matrimonio prescelto (civile o religioso). Di tale scelta il dipendente è tenuto a dare comunicazione all'ente. La nota ricorda che il permesso non compete, comunque, in caso di celebrazione del solo rito religioso (cfr. Pretura Fermo 18/2/1991) e che comunque può essere fruito una volta sola, salvo il caso in cui il dipendente convoli a nuove nozze a seguito di divorzio o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Infatti, il beneficio compete in caso di divorzio, quando venuto meno a tutti gli effetti civili il precedente matrimonio, il dipendente contragga un nuovo matrimonio (Tar lazio, sez. I, 21/3/91, n. 382 e sez. I, 15/1/91, n. 11).
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