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23/09/2020 - L’avviso dell’accertamento Imu può essere motivato dalla compravendita

tratto da lapostadelsindaco.it
L’avviso dell’accertamento Imu può essere motivato dalla compravendita
La Rivista del Sindaco  23/09/2020 
 
Stando alla sentenza 550/03/2019 del Ctp di Varese, è corretto per un Comune emettere un avviso d’accertamento Imu, che per calcolare i valori di un’area fabbricabile assoggettata si rifaccia ad atti di compravendita stipulati dallo stesso contribuente per aree analoghe, al fine di liquidare l’imposta locale dovuta.
Il caso prendo il via dopo che il Comune di Tradate aveva inviato un avviso di accertamento per un’area fabbricabile ad una società locale (la N. & C. Srl), la quale decise di impugnarlo richiedendone la sospensione, contestando soprattutto la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva, notificando anche alcuni errori presenti nel calcolo del valore di mercato esatto dell’immobile: il Comune aveva stimato un valore di 375.000 euro, mentre per il ricorrente la cifra corretta sarebbe stata di 245.000 euro. La replica del Comune (costituitosi in giudizio) riteneva le recriminazioni della società infondate, e la sua perizia, calcolata su considerazioni troppo generiche, per questo meno pertinenti di altri atti di compravendita stipulati dalla società per altre aree fabbricabili, analoghe a quella oggetto della contesa.
Nel suo giudizio, la Ctp di Varese ha sottolineato come la perizia troppo generica e mancante di alcuni specifici elementi risultasse di parte, quindi non valida ai fini probatori. Al contrario, i giudici hanno trovato sufficientemente assolto l’obbligo di motivazione dell’atto, sia per i calcoli effettuati dall’ufficio quanto per il riferimento ai similari atti di compravendita, di aree fabbricabili analoghe a quella sottoposta ad Imu.
La società aveva quindi impugnato l’avviso senza portare però specifici riscontri oggettivi , al contrario dell’operato dell’ente comunale, avvenuto nel rispetto delle regole e con dati più pertinenti. Altri motivi aggiunti dalla società ricorrente risultavano soltanto deducibili a memoria, quindi privi di consistenza giuridica, per questi motivi la Ctp ha respinto il ricorso. La società è stata condannata anche a pagare le spese della contesa giuridica.
 
Articolo di Loris Pecchia
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