22/09/2020 - Capacità assunzionali
tratto da self-entilocali.it
Lombardia, del. n. 112 – Capacità assunzionali
Pubblicato il 21 settembre 2020
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione della nuova normativa in materia di capacità assunzionali ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo D.M. 17 marzo 2020, ed in particolare se sia possibile utilizzare il turn over per l’anno in corso ovvero procedere al 100% della cessazione di personale intervenuta al fine di garantire la continuità dei servizi in caso di rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti al netto del FCDE sia inferiore al valore soglia.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 112/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ribadito, richiamando l’attuale e innovativo quadro normativo di riferimento, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 e la giurisprudenza formatasi in materia (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020) che per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni c.d. virtuosi (ovvero che hanno un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni inferiore al valore soglia stabilita dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020) non possono utilizzare il turn over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale a prescindere dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.M. 17 marzo 2020.
Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che gli enti c.d. virtuosi, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 che potrebbero incrementare le assunzioni, avendo un rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 esercizi inferiore al valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza, devono comunque mantenere la spesa di personale entro il predetto valore soglia.
Leggi la deliberazione
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 112/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ribadito, richiamando l’attuale e innovativo quadro normativo di riferimento, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 e la giurisprudenza formatasi in materia (si veda Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020) che per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni c.d. virtuosi (ovvero che hanno un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni inferiore al valore soglia stabilita dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020) non possono utilizzare il turn over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale a prescindere dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.M. 17 marzo 2020.
Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che gli enti c.d. virtuosi, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 che potrebbero incrementare le assunzioni, avendo un rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 esercizi inferiore al valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza, devono comunque mantenere la spesa di personale entro il predetto valore soglia.
Leggi la deliberazione