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18/09/2020 - “Fondo crediti di dubbia esigibilità” da considerare ai fini del calcolo della “nuova” capacità assunzionale

tratto da entilocali-online.it
“Fondo crediti di dubbia esigibilità” da considerare ai fini del calcolo della “nuova” capacità assunzionale
17Set, 2020 by Redazione
 
 
Nella Delibera n. 111/2020 della Corte dei conti Campania, un Sindaco, con riferimento al calcolo per definire la propria programmazione del fabbisogno di personale ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, in Legge n. 58/2019, ha formulato una richiesta di parere in merito alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità. In particolare, il Primo cittadino ha chiesto se il valore del fondo è quello assestato oppure quello stanziato in bilancio di previsione. La Sezione rileva che in materia di previsioni di bilancio (del quale il “Fcde” è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della Legge n. 196/2009), che quella per gli Enti Locali (art. 175, comma 8 del Dlgs. n. 267/2000), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 175, comma 8, del Tuel stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il Fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale previsione, l’Allegato 4.2 del Dlgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue, al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede, in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”. Ciò posto, ritiene la Sezione che, nel calcolo del “Fcde”, per le finalità di cui al precitato art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, si deve fare riferimento al “Fondo” stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. Ciò stante, è evidente che, ai predetti fini, si potrà fare riferimento al “Fcde” del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.
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