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15/09/2020 - Imu, la compravendita può motivare l'avviso

tratto da Italia Oggi Sette del 14.09.2020
Imu, la compravendita può motivare l'avviso

È adeguatamente motivato l'avviso di accertamento Imu emesso dal comune che, nel liquidare l'imposta locale dovuta, si rifaccia, per la valutazione dei valori di un'area fabbricabile assoggettata, agli atti di compravendita di analoghe aree stipulati dallo stesso contribuente.
È quanto specificato dalla Ctp di Varese nella sentenza n. 550/03/2019. Una società aveva infatti impugnato l'avviso di accertamento Imu notificatole dal comune di Tradate. Contestava, in particolare, la violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva, nonché gli errori commessi dall'ufficio nel calcolare l'esatto valore di mercato dell'immobile (un'area fabbricabile), che secondo la stessa ricorrente era da individuarsi nella cifra di 245.000 euro e non nei maggiori 375.000 euro stimati dal comune. Quest'ultimo, infatti, costituitosi in giudizio, replicava adducendo l'infondatezza delle doglianze di parte, pur a fronte della perizia depositata dalla società, che riteneva non idonea a superare le valutazioni dell'ufficio dal momento che conteneva considerazioni eccessivamente generiche che non potevano prevalere sull'elenco di atti di compravendita similari stipulati dalla stessa società per altre aree fabbricabili.
La Ctp di Varese ha in primis evidenziato, in effetti, il mancato supporto, nella perizia di parte, di elementi specifici e documentati, ritenendone generiche le constatazioni e quindi non apprezzabile ai fini probatori. L'obbligo di motivazione dell'atto, invece, veniva dai giudici ritenuto sufficientemente assolto, non solo con riguardo agli specifici calcoli eseguiti dall'ufficio, ma soprattutto per il fatto che lo stesso si era rifatto a ulteriori atti di compravendita simili a quello che riguardava l'immobile sottoposto a Imu, in particolare trattandosi di un atto di acquisto di porzione di area fabbricabile.
Considerato, quindi, che l'operato dell'ufficio dell'ente comunale mostrava piena bontà rispetto alle affermazioni di parte prive di specifici riscontri oggettivi, e anche sulla scorta del fatto che ulteriori motivi aggiunti dalla ricorrente non potevano essere considerati essendo stati dedotti soltanto con memoria, la Ctp ha respinto il ricorso con condanna della società alle spese di lite.
Benito Fuoco
La società N. & C. Srl impugna, chiedendone la sospensione, l'avviso di accertamento (…) emesso dal comune di Tradate ai fini Imu per parziali/omessi versamenti per gli anni dal 2013 al 2017 relativamente all'area fabbricabile sita in (…).
La società ricorrente eccepisce (…) Violazione del principio di capacità contributiva in quanto i principi costituzionali sopra evidenziati risultano altresì rilevanti anche con riferimento al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;
Errata valutazione del valore di mercato attribuito dal comune di Tradate per il calcolo Imu in quanto come da perizia effettuata per conto della società ricorrente è stato Individuato in 245.000,00 In luogo di 375.000,00 stimati dal Comune.(…)
La Commissione ritiene che le doglianze della Società ricorrente siano prive di fondamento. Osserva infatti la Commissione che l'errore materiale sollevato dalla parte non sussiste. Tutt'al più, come ha ben precisato il Comune resistente, è rilevabile un errore materiale in termini di imponibile per gli anni dal 2014 al 2017 che si traduce in un vantaggio economico a favore della ricorrente con conseguente mancanza di interesse ad agire da parte della stessa.
La ricorrente invoca inoltre, relativamente all'imposta Imu, presunte violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza che per altro si riducono a mere affermazioni generiche senza il supporto di alcun preciso e documentato elemento a sostegno di detta tesi.
Invoca altresì la violazione, da parte della norma istitutiva dell'Imu, del principio costituzionale di capacità contributiva, relativamente alla quale per altro va evidenziato che la Corte Costituzionale si è già espressa dichiarando inammissibili le Ordinanze con le quali le Ctp di Massa Carrara e di Novara hanno rimesso la questione alla Corte medesima.
Per quanto concerne infine l'asserito errore di valutazione di mercato attuato dal Comune circa l'area fabbricabile In questione, la Commissione evidenzia come la perizia prodotta dalla parte non è supportata da dati e/o documenti mentre il comune di Tradate ha fornito a sostegno della bontà della propria valutazione atti di compravendita di aree fabbricabili e in particolare l'atto di acquisto dell'1/4/2008 rep. 27299, di cui è parte la stessa ricorrente, ano relativo a una porzione dell'area In esame dal quale emerge un valore al mq. di 174,70 mentre l'accertamento del Comune si fonda su un valore di 160,16 al mq.(…)
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