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15/09/2020 - Capacità assunzionali: il regime transitorio

tratto da self-entilocali.it
Toscana, del. n. 61 – Capacità assunzionali: il regime transitorio
Pubblicato il 14 settembre 2020

 
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assunzionali degli enti locali  e dal D.M. attuativo del 17 marzo 2020, e all’utilizzo dei c.d. resti assunzionali.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 61/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 settembre, hanno chiarito che:
  • Il decreto attuativo 17 marzo 2020 fissa alla data del 20 aprile 2020 la data di decorrenza della nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, senza nulla disporre ai fini del diritto transitorio;
  • La data di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del d.lgs. 165/2001, rappresentando un atto programmatorio non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare alle procedure  di reclutamento, così come ribadito anche dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020;
  • Analogamente la disciplina della procedura disposta dall’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, rappresentando un procedimento autonomo seppur collegato a quello assunzionale, non può individuare nella data di avvio della procedura per determinare la normativa da applicare alle procedure  di reclutamento;
  • Qualora la procedura di mobilità ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 si concludesse in data successiva al 20 aprile 2020 con l’assegnazione di personale, e conseguente impossibilità da parte dell’ente di procedere all’avvio delle procedure assunzionali, troverà applicazione la disciplina vincolistica antecedente alla novella legislativa, ai fini delle capacità assunzionali.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e dal relativo decreto attuativo 17 marzo 2020, essendo irrilevante la circostanza che un ente abbia approvato il piano triennale di fabbisogno del personale ovvero abbia avviato la procedura di mobilità ex art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 in data anteriore al 20 aprile 2020.
Leggi la deliberazione
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