Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Sentenza n. 16855 del 7/8/2020
Pubblico impiego – dirigenti medici – pagamento a titolo di straordinario – violazione dei principi di diritto dell'Unione Europea in materia di proporzionalità - rigetto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla richiesta di alcuni dirigenti medici del pagamento a titolo di straordinario per il lavoro prestato oltre l'orario di 38 ore nel corso del rapporto di lavoro. Come da precedente orientamento la Corte respinge il ricorso dei medici, sottolineando che per l’area dirigenza medica e veterinaria la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell'eventuale superamento dell'orario lavorativo per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente , incaricato della direzione di struttura ad essere compensato per il lavoro straordinario (l'art. 65 C.C.N.L. 5 dicembre 1996), senza che, dunque, sia possibile distinguere tra il superamento dell'orario di lavoro preordinato al raggiungi mento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. Il principio è ribadito da una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (es: guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto (artt. 19 e 20 C.C.N.L. 5 dicembre 1996). Anche nelle più recenti pronunce, relative ai C.C.N.L. del 5.121996 e 8.6.2000, la Corte ha precisato che le parti collettive, nel disciplinare il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, hanno previsto, all'art. 62, la costituzione di un fondo "finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, ma per quanto attiene i compensi per lavoro straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 384 del 1990, artt. 80 e 115"; quindi, l'eccedentarietà oraria non può essere mai qualificata come straordinario trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato. Riguardo al principio di proporzionalità invocato dai ricorrenti come parametro per valutare la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell'Unione europea in materia di riposo adeguato, sicurezza e salute, ritmo di lavoro e misure necessarie a garantire le pause, la Corte non ravvisa un rinvio pregiudiziale dai ricorrenti poiché il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando (come nella specie) non la ritenga rilevante ai fini della decisione.
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Corte di Cassazione
Sezione lavoro
Ordinanza n. 17318 del 19/8/2020
Pubblico impiego – dirigenti scolastici – determinazione retribuzione di posizione rimessa alla contrattazione collettiva di comparto – rigetto comparazione tra diverse aree e comparti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte rigetta il ricorso proposto da dei dirigenti scolastici avverso la sentenza della corte territoriale che aveva respinto la domanda dei predetti volta a far accertare la nullità della clausola del CCNL di riferimento (per contrasto art. 24 d.Igs. 165/2001) con cui la retribuzione di posizione del dirigenti scolastici era stata stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto a tale titolo spettante ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali; con inserzione automatica delle diverse clausole dei contratti, proprie delle altre aree o in subordine, in forza di tale nullità, con riconoscimento del dovuto a titolo di arricchimento senza causa. La Suprema Corte motiva la sua decisione sul presupposto che l’art. 24 d.lgs 165/2001 non contiene alcuna previsione imperativa e rimette alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale dirigente condotta sulla base degli stanziamenti discrezionalmente allocati, l’esercizio della discrezionalità collettiva, inoltre, impedisce la comparazione tra diverse aree e comparti. Comparazione peraltro non sostenibile stante l’evidente eterogeneità della attività in concreto svolte. Infine, a fronte di diritti regolati, secondo legge, in sede collettiva, la misura della retribuzione discende esclusivamente come remunerativo del corrispondente lavoro svolto con piena regolazione "causale" delle reciproche prestazioni, non consentendo così di riconoscere margini per una richiesta di arricchimento senza causa.
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Corte dei conti
Sezione controllo Sardegna delibera n. 85/2020
Pubblico Impiego – Reclutamento personale - Utilizzo graduatorie
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili in relazione alla possibilità di un’amministrazione di scegliere la procedura da attivare, scorrimento graduatoria o concorso pubblico, per il reclutamento del personale da assumere, conclude, in base all'orientamento prevalente della stessa giustizia contabile, “nella direzione di ammettere l’utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni, purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione - di diretta derivazione costituzionale - l’Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo”. (ex multis: Sezione regionale Controllo Veneto290/2019; delib. sez. controllo Umbria n. 124/2013/PAR).
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Corte dei conti
Sezione giurisdizione Toscana sentenza 242/2020
Danno erariale - Lesioni personali – Risarcibilità retribuzione corrisposta in assenza di prestazione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in merito al risarcimento del danno da corrispondere all’amministrazione da parte di un dipendente, il quale ha causato lesioni personali a un collega durante il servizio, per le retribuzioni corrisposte al danneggiato in assenza della corrispondente prestazione lavorativa. Il Collegio, in merito, evidenzia, preliminarmente, che: “la sussistenza materiale dei comportamenti ascritti deve essere ritenuta pacifica in quanto emergente, tra l’altro, da una sentenza penale irrevocabile di condanna, inoltre, che: “appaiono sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale. Essi sono, nel caso di specie, il rapporto di servizio con l’amministrazione danneggiata (fondato sul rapporto di impiego, derivante dall’arruolamento nelle forze armate a titolo professionale), l’antigiuridicità della condotta (ravvisabile nell’inadempimento alle generiche regole di cautela, nonché a quelle codificate in relazione al comportamento dei componenti le forze armate) nonché il danno erariale, consistente nell’esborso a titolo di retribuzioni inutilmente erogate”.
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Corte dei conti
Sezione controllo Lombardia delibera n. 93/2020
Enti Locali - Capacità assunzionali - Limiti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici intervengono in merito al quesito posto da una amministrazione locale, relativo alla possibilità per l’amministrazione di procedere, in caso di cessazione durante l’anno in corso di un dipendente (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), nello stesso anno, alla sostituzione del personale così cessato, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019, e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”; evidenziando che: “non può che ribadirsi il principio, già enunciato dalla medesima sezione nella deliberazione 74/2020/PAR per cui, per le assunzioni da effettuare dall’entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella disciplina normativa sopra richiamata. La peculiarità del nuovo parametro è infatti da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali”. (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR). Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
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