11/09/2020 - Conflitto di interessi, va escluso dalla gara il parente di un rappresentante della Pa
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Conflitto di interessi, va escluso dalla gara il parente di un rappresentante della Pa
di Dario Immordino
La relazione di affinità tra il rappresentante di vertice di una delle imprese partecipanti alla gara ed un rappresentante della stazione appaltante titolare di funzioni concernenti l'esecuzione dell'appalto, l'attività di progettazione e di redazione del capitolato tecnico integra gli estremi del conflitto di interessi di cui all'art. 42 del codice dei contratti pubblici, soprattutto se il ruolo rivestito dal funzionario lo mette nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato delle esigenze dell'amministrazione in ordine alle prestazioni oggetto di affidamento, quindi, di possedere conoscenza degli elementi che potrebbero condurre a conferire maggior peso e pregio all'uno o all'altro elemento dell'offerta.
In simili circostanze, ai sensi dell' l'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice degli appalti, deve essere escluso dalla gara l'operatore la cui partecipazione «determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile». Se il conflitto di interessi è rilevato in una fase più avanzata del procedimento di gara, o addirittura successivamente all'aggiudicazione, l'intera procedura competitiva deve ritenersi inficiata da una insanabile una violazione delle norme di legge poste a tutela della trasparenza, del buon andamento dell'amministrazione e della par condicio tra i concorrenti, che si propaga sino al conseguente atto di aggiudicazione, viziato in via derivata, sicché in tale ipotesi è inevitabile procedere all'invalidazione dell'intera procedura, (Cons. Stato, sez. V, n. 7389/2019).