10/09/2020 - Segretari comunali e provinciali, al via l'interpretazione autentica sul «galleggiamento»
da ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com del 09.09.2020
Segretari comunali e provinciali, al via l'interpretazione autentica sul «galleggiamento»
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
In breve
Domani l'incontro, in modalità telematica, tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per l'apertura delle trattative
Si terrà il prossimo 10 settembre l'incontro, in modalità telematica, tra l'Aran e le organizzazioni sindacali per l'apertura delle trattative relative all'interpretazione autentica della disposizione contrattuale sul cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali. La richiesta alle parti negoziali di definire la questione interpretativa è stata attivata, in applicazione dell'articolo 64 del Dlgs 165/2001, dal Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con ordinanza del 31 luglio scorso.
La clausola contrattuale
L'articolo 41, comma 5, del contratto dei segretari comunali del 16 maggio 2001 ha introdotto un meccanismo che garantisce, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa dell'ente, che l'indennità di posizione dei segretari comunali e provinciali non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
Come ricordato dall'Aran in più occasioni la possibilità di incremento, tuttavia, non è libera in quanto gli enti devono attenersi alle condizioni, ai criteri e ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale. In tal modo si è inteso evitare la possibilità di incrementi ingiustificati e diversificati sul territorio, al di fuori di ogni regola, con inevitabili effetti di trascinamento e conseguenti spinte emulative.
Sotto il profilo giustificativo, questa maggiorazione della retribuzione di posizione trova il suo fondamento nell'esigenza di remunerare eventuali funzioni e responsabilità affidate in aggiunta a quelle proprie e tipiche del segretario comunale e provinciale, come delineate direttamente dalla legge.
L'articolo 41, comma 5, del contratto dei segretari comunali del 16 maggio 2001 ha introdotto un meccanismo che garantisce, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa dell'ente, che l'indennità di posizione dei segretari comunali e provinciali non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
Come ricordato dall'Aran in più occasioni la possibilità di incremento, tuttavia, non è libera in quanto gli enti devono attenersi alle condizioni, ai criteri e ai parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale. In tal modo si è inteso evitare la possibilità di incrementi ingiustificati e diversificati sul territorio, al di fuori di ogni regola, con inevitabili effetti di trascinamento e conseguenti spinte emulative.
Sotto il profilo giustificativo, questa maggiorazione della retribuzione di posizione trova il suo fondamento nell'esigenza di remunerare eventuali funzioni e responsabilità affidate in aggiunta a quelle proprie e tipiche del segretario comunale e provinciale, come delineate direttamente dalla legge.
La richiesta di interpretazione autentica
Il giudice del lavoro ferrarese si è trovato ad affrontare un contenzioso che ha visto protagonista il Comune di Ferrara e il suo segretario comunale in ordine al corretto calcolo del meccanismo di allineamento stipendiale del segretario comunale e provinciale previsto dall'articolo 41, comma 5, del contratto del 16 maggio 2001. Il giudice, ritenendo di non poter avere gli strumenti utili per dipanare la questione, ha formulato richiesta alle parti negoziali di definire un'interpretazione autentica della norma contrattuale in questione.
In particolare si chiede se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 267/2000 oppure se debba intendere limitata alla funzione dirigenziale tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il giudice del lavoro ferrarese si è trovato ad affrontare un contenzioso che ha visto protagonista il Comune di Ferrara e il suo segretario comunale in ordine al corretto calcolo del meccanismo di allineamento stipendiale del segretario comunale e provinciale previsto dall'articolo 41, comma 5, del contratto del 16 maggio 2001. Il giudice, ritenendo di non poter avere gli strumenti utili per dipanare la questione, ha formulato richiesta alle parti negoziali di definire un'interpretazione autentica della norma contrattuale in questione.
In particolare si chiede se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 267/2000 oppure se debba intendere limitata alla funzione dirigenziale tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.