04/09/2020 - Ghiaccio su strada: Il Comune paga per la morte dell’automobilista
La velocità non adeguata non esclude la colpa del comune
La Corte di cassazione (sentenza 18079) ha respinto il ricorso di un comune del mantovano, contro il verdetto che affermava la sua corresponsabilità nell’incidente mortale condannandolo a risarcire i danni non patrimoniali in favore del marito, dei figli, della madre e delle sorelle dell’automobilista. Ad avviso della difesa la responsabilità dell’incidente doveva essere attribuita interamente alla vittima alla quale i giudici di merito avevano attribuito la violazione dell’articolo 141 del Codice della strada, a causa della velocità non adeguata in presenza di rischio ghiaccio su una strada che l’automobilista conosceva molto bene.
Non conta l’estensione del territorio
Per i giudici però la corresponsabilità non basta per escludere la colpa del comune per il difetto di manutenzione, rispetto a un evento prevedibile. In sede di merito era stato, infatti, accertato che nel tratto in cui l’auto era uscita di strada lo spargisale era passato ben 10 giorni prima del sinistro, malgrado le temperature fossero rimaste costantemente sotto lo zero. La Suprema corte bolla come eccentrica la tesi difensiva sull’estensione della strada comunale e sulla sua posizione decentrata. Elementi che non incidono sul dovere di custodia che il comune era tenuto a osservare. La formazione del ghiaccio non si può, infatti, attribuire al caso fortuito. Per i giudici è «un fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività».