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03/09/2020 - Le novità per la finanza territoriale contenute nel nuovo decreto di Agosto

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le novità per la finanza territoriale contenute nel nuovo decreto di Agosto
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. Iniziamo a commentare le novità di natura finanziaria.
Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali: incremento dotazione
L'art. 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.
Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse.
Vediamo nel dettaglio la novità finanziaria.
E' stabilito che, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali(art. 106, comma 1, D.L. n. 34 del 2020) è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
L'incremento del Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del MEF finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (GU n. 188 del 28 luglio 2020).
E' precisato che le risorse del Fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri».
Gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, alla Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del MEF da adottare entro il 31 ottobre 2020.
La certificazione, innanzi vista, non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.
Gli obblighi di certificazione, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del Fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022.
A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si tiene conto delle certificazioni innanzi viste.
Infine, le variazioni di bilancio riguardanti le risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020 (art. 39).
Fondo ristoro mancata riscossione imposta di soggiorno: incremento dotazione
E' incrementata di 300 milioni di euro la dotazione del Fondo (art. 180, comma 1, D.L. n. 34 del 2020) per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, L'incremento è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020.
Per il primo riparto delle risorse del Fondo, si veda il comunicato del 27 luglio 2020 del Ministero dell'interno. Della pubblicazione del provvedimento di riparto sul sito internet del medesimo Ministero è stato dato avviso nella GU del 4 agosto 2020 (art. 40).
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: incremento dotazione
Viene riscritto in gran parte l'art. 111 del D.L. n. 34 del 2020 a seguito degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020.
E' ridefinita la finalità dell'intervento complessivo del Fondo che ora è rappresentata dal ristoro della perdita di gettito patito dalle regioni e dalle province autonome connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. Viene dunque meno ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni dei richiamati enti (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione). Coerentemente anche in relazione al compito di verifica della possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, il riferimento alle entrate "destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione".
La dotazione del Fondo passa da una dotazione iniziale pari a 1,5 miliardi di euro a 4,3 miliardi (+286%). La dotazione complessiva è ripartita in due distinte quote: una, pari a 1,7 miliardi, destinata alle regioni a statuto ordinario (inclusiva dei 500 milioni già ripartiti con il citato DM 24 luglio 2020) e una seconda, pari a 2,6 miliardi, diretta alle autonomie speciali.
Vene soppresso l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 111 citato ai sensi del quale a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari.
Si stabilisce che il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (si tratta della Sardegna, nonché delle due province autonome). Il riparto della quota del Fondo destinato alle autonomie speciali, con distinzione fra la riduzione del concorso e, laddove non possibile, i trasferimenti diretti è esplicitato in una specifica tabella (riportata a seguire) i cui importi complessivi rispecchiano (salvo minori arrotondamenti) quanto concordato nel richiamato accordo del 20 luglio 2020.
Si dispone che per la regione Trentino Altro Adige rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente.
Per ciascuna autonomia speciale si prevede che venga determinato, nell'anno 2022, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020. A tal fine le entrate dell'anno 2020 sono rapportate alle entrate medie registrate nei precedenti quattro esercizi (compresi nel periodo 2017-2019) ai sensi dei rispettivi statuti. A tale fine, occorre tener conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP
E' effettuato il riparto della quota del Fondo per il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario. A tal fine in una specifica tabella (che si riporta a seguire) sono indicati gli importi complessivi spettanti a ciascuna regione, nonché gli importi già anticipati con il decreto del MEF 24 luglio 2020.
Al fine di garantire l'omogeneità nella rappresentazione dei conti pubblici e favorire il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, è prevista una specifica modalità di contabilizzazione delle risorse trasferite direttamente dallo Stato alle regioni e alle province autonome. Le risorse erogate direttamente dallo Stato, nello specifico, sono iscritte al titolo secondo delle entrate dei rispettivi bilanci alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri».
Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
Sono definite le modalità con cui sono riacquisite al bilancio dello Stato le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro. Il recupero di tali risorse, che sono incluse negli importi complessivi del Fondo spettanti alle regioni a statuto ordinario, avverrà, a decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019. Tale media è determinata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. Le attività di accertamento e recupero che rilevano ai fini della disposizione in commento sono quelle riferite ai seguenti tributi: IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica. E' compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e alla Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta, alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali versamenti sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). In caso di mancato versamento entro il predetto termine, tale differenza è coperta a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Si stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione (come detto pari a circa 950 milioni di euro) sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.
Infine, è prevista la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello Stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio sia attivabile "previa condivisione con il tavolo tecnico" (art. 41).
Mutui regioni a statuto speciale: sospensione quota capitale
E' estesa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome la disciplina, che l'art. 111 del D.L. n. 18 del 2020 nella sua formulazione originaria riservava alle Regioni ordinarie, relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a..
Il citato art. 111 del D.L. n. 18 del 2020, prevede quanto segue:
•le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (e successivamente trasferiti al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269 del 2003) (comma 1, primo periodo, dell'art. 111);
• le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale (comma 1, secondo periodo);
• le maggiori risorse a disposizione delle regioni, conseguenti alla sospensione del pagamento dei mutui, sono destinate a finanziare misure di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia in corso (comma 2);
• l'utilizzo dei risparmi di spesa è possibile previa variazione di bilancio da parte della giunta, da approvare in via amministrativa, in deroga alla disciplina contabile che prevede, in via ordinaria, che le variazioni di bilancio siano effettuate con legge (comma 2);
• può essere disposta, in sede di Conferenza Stato Regioni, la cessione di spazi finanziari a beneficio delle Regioni maggiormente colpite dall'emergenza in corso, da utilizzare per la realizzazione di investimenti (comma 3).
• la sospensione in esame non riguarda le quote capitale dei mutui attivati in relazione alle anticipazioni di liquidità cui la regione ha fatto ricorso per il pagamento dei debiti commerciali scaduti (ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35) (comma 4 dell'art. 111);
• all'ente territoriale, che abbia in corso un piano di rientro da un disavanzo di bilancio e che proceda, in un dato anno, ad un ripiano per un importo superiore rispetto a quello previsto dal medesimo piano (sulla base del principio delle rate costanti), viene permesso di recuperare tale effetto positivo sul piano di rientro già nell'esercizio successivo (comma 4-bis).
Le Autonomie speciali possano beneficiare degli effetti favorevoli dell'art. 111 del D.L. n. 18 del 2020 sin dalla sua entrata in vigore. A tal fine viene disposto che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome recuperino le quote capitale in scadenza nel 2020 dei mutui contratti che siano state versate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 (17 marzo 2020). Il recupero avviene: a) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le Autonomie tranne la Sardegna; b) mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020 per la Sardegna, per la quale il contributo alla finanza pubblica si è esaurito.
Conseguentemente alla riduzione del concorso alla finanza pubblica imposto alle Autonomie speciali a compensazione sia della restituzione delle quote capitale versate, sia del ristoro delle perdite di gettito conseguenti all'emergenza sanitaria, del D.L. n. 34 del 2020), opera una rideterminazione complessiva del concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella a seguire (art. 42).
Contenzioso con la Regione Campania: accordo con il MEF
Sono dettate disposizioni riguardanti il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione.
Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali può procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104/2020, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se già proposta (art. 43).
Fondo trasporto locale: incremento dotazione
La dotazione del Fondo trasporto locale (comma 1, art. 200D.L. n. 34/2020) è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del 15 agosto 2020, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità (art. 44).
 
 
Le novità per la finanza territoriale contenute nel nuovo decreto di Agosto (parte II)
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente " Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. Proseguiamo con il commento delle novità di natura finanziaria.
Progettazione Enti locali: incremento risorse
Sono modificate le disposizioni della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali.
Si modifica l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034.
Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione.
Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo (art. 45).
Messa in sicurezza edifici e territorio degli enti locali: rimodulazione e incremento risorse
Vengono riscritti i commi dal 139 ss.., dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, riguardanti la concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali.
Le risorse assegnate ai comuni, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno.
Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021.
I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in questione.
Il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021.
Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di cui al comma 143, art. 1L. n. 145 del 2018, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.
La richiesta di contributo deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori.
Il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.
Il Ministero dell'interno può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.
Sono prorogati di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori, da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020 (art. 46).
Efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: incremento risorse
Sono incrementate di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all'obbligo di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all'obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
Si stabilisce, altresì, che nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (art. 47).
Manutenzione scuole di province e città metropolitane: incremento risorse
E' rimodulata l 'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020. Il nuovo comma 63, art. 1, della L. n. 160 del 2019 stabilisce che per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Si stabilisce, altresì, che le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all'art. 1, comma 64, della L. n. 160 del 2019 (art. 48).
Fondo messa in sicurezza ponti e viadotti: istituzione
Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Con decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.
I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (art. 49)
Risorse rigenerazione urbana: aggiornamento termini
Modificate le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43, art. 1, della legge di bilancio 2020, per addivenire all'assegnazione di contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
L' assegnazione dei contributi non deve avvenire con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro il 31 marzo 2020, ma con più D.P.C.M. da emanarsi entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034.
Si stabilisce, altresì, che, successivamente al triennio 2021-2023 il DPCM è adottato su proposta del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il DPCM è adottato entro il 30 settembre 2020. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DPCM e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF e con il MIT, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato DPCM (art. 50).
Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale: avvio programma
Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.
Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.
Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza , dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.
I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno(art. 51, comma 1, lett. a).
Fondo disinquinamento area pianura padana: istituzione
A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della L. 7 luglio 2009, n. 88 ("in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino").
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (art. 50, comma 1, lett. b).
Variazione bilancio per il 2020: contributi agli investimenti
Modifica al comma 4, primo periodo, dell'art. 112-bisD.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). Il comma 4 in questione ha previsto alcune deroghe alla normativa vigente per l'anno 2020. In particolare, in caso di esercizio provvisorio, esso ha autorizzato le variazioni di bilancio adottate dall'organo esecutivo (la giunta) riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Per effetto della modifica, tali variazioni al bilancio per il 2020 possono riguardare l'utilizzo anche delle risorse assegnate agli enti locali ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (art. 51, comma 3).
Tesorieri degli enti locali: semplificazioni adempimenti
Sono soppressi alcuni adempimenti che interessano i tesorieri degli enti locali nell'ambito dei procedimenti riguardanti l'esercizio provvisorio e la variazione del bilancio di previsione.
Sono abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000, TUEL), in tema di esercizio provvisorio, e il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL, in tema di variazione del bilancio di previsione.
Il comma 4 dell'art. 163 del TUEL richiede che, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l'ente locale trasmetta al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Con l'abrogazione del comma 4, pertanto, tale obbligo di trasmissione è soppresso.
Con l'abrogazione del comma 6 dell'art. 163 del TUEL viene soppresso l'obbligo ivi prescritto, durante l'esercizio provvisorio, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi.
L'abrogazione del comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL riguardava la trasmissione al tesoriere delle variazioni al bilancio di previsione, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
Infine è sostituito il comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118 del 2011, prevedendo che alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere nei soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti. Nella disposizione previgente non era prevista questa limitazione. L'allegato 8 del D.Lgs. n. 118 del 2011 contiene i seguenti prospetti: la delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere; la delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato; la comunicazione al tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere (art. 52).
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman