02/09/2020 - Decreto Agosto: le novità per le p.a.
tratto da self-entilocali.it
Decreto Agosto: le novità per le p.a.
Pubblicato il 1 settembre 2020
E’ pubblicato in G.U. il cd. “decreto agosto” d.l. n. 104/2020, recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” in vigore dal 15 agosto 2020.
Si riportano di seguito le principali novità apportate dal decreto legge per le p.a.
L’art. 39, concernente “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali”, ha disposto che:
– Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
-
-
34, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L’incremento del predetto fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020.
-
Le risorse sopra citate e quelle dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, si provvederà ai sensi dell’articolo 114 di cui al presente decreto;
-
Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui sopra e dell’articolo 106 del decreto-legge 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
La certificazione di cui sopra non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d’Aosta e province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di
finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome;
-
Gli enti locali che non trasmetteranno, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui sopra saranno assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.
A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
In caso di incapienza delle risorse, opereranno le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
-Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 si terrà conto delle certificazioni sopra citate;
– Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui sopra potranno essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.