01/09/2020 - Il T.a.r. Palermo boccia l'ordinanza del Presidente della Regione volta allo sgombero degli hotspot
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Il T.a.r. Palermo boccia l'ordinanza del Presidente della Regione volta allo sgombero degli hotspot
di Paola Cosmai - Dirigente Avvocato S.S.N.
Sull'onda del dilagare dei focolai virali di Covid-19 su tutto il territorio nazionale, soprattutto con la mobilità estiva tra le diverse aree italiane e tra queste e l'estero, il Presidente della Regione Sicilia, dopo l'accertata infezione contratta da diversi migranti, ha tentato di arginare il fenomeno pandemico e, insieme, quello migratorio, adottando lo scorso 22 agosto c.a. l'ordinanza contingibile ed urgente n. 33, volta allo sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza, ormai saturi, ed al divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio regionale di ogni migrante a decorrere dal 23 agosto e fino al successivo 10 settembre 2020. Segnatamente, col provvedimento in parola il Presidente ha intimato sia il trasferimento dei migranti dai predetti centri entro le ore 24 del 24 agosto 2020 da ricollocare in altre strutture extraregionali «non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio» (art. 1, comma 1, ordinanza n. 33/2020); sia il «divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G.», «al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza» (art. 2, comma 1, ord. cit.).
A supporto dell'ordinanza, sotto il profilo normativo, quali fonti attributive del potere, il vertice regionale ha richiamato, oltre che le disposizioni normative ordinariamente vigenti, quali l'art. 32 della Costituzione e la L. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui, all'art. 32, assegna anche al presidente della giunta regionale ed al sindaco, la competenza ad emanare siffatti provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, anche le disposizioni eccezionali varate nell'attuale situazione emergenziale, dichiarata con delibera del consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio c.a. poi prorogata fino al 15 ottobre p.v. con D.L. 30 luglio 2020, n. 83, tra cui, in particolare: il decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con quello dell'Interno e della Salute, 7 aprile 2020, n. 150, che per detto periodo ha sancito che i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place o Safety; l'art. 1, comma 2, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, laddove vieta gli spostamenti tra regioni fino al 22 giugno 2020; oltre che tutte le ordinanze contingibili ed i decreti legge adottati in fase pandemica.
Fonti attributive, sin d'ora si evidenzia, tutte militanti in senso opposto a quello auspicato, recando esse - tutte ed espressamente - la competenza degli organi centrali dello Stato a disporre nella materia di che trattasi, sicché lascia perplessi il richiamo a sostegno dell'esercizio del potere regionale.
Sotto il profilo fattuale, invece, l'ordinanza n. 33/2020 quale presupposto per l'esercizio della funzione espressa, in maniera piuttosto tautologica e senza alcun riferimento a concrete rilevazioni istruttorie, si limita a richiamare l'attuale andamento dell'epidemia da cd. coronavirus nel territorio regionale, con evidente pericolo per la salute pubblica; il quotidiano sbarco di popolazione migrante non controllato e su mezzi sovraffollati che favoriscono la promiscuità tra sani ed infetti, con grave rischio di diffusione tra la cittadinanza locale, una volta approdati; la mancanza negli hotspot dei requisiti minimi di sicurezza strutturali e di personale addetto; l'inerzia degli organi centrali rispetto alla segnalata problematica e l'inadempimento dell'accordo assunto tra i Paesi coinvolti nel vertice di Malta del 23 settembre 2019 con cui si prevedeva la redistribuzione ed il ricollocamento dei migranti sbarcati in Sicilia o in altre regioni italiane nelle strutture preposte in Germania, Francia e Malta.
Noti alle cronache di questi giorni i tentativi politici di far ritirare il provvedimento in autotutela, sull'irremovibilità dichiarata dal Presidente Musumeci, il Governo ne ha deciso l'impugnazione innanzi al T.A.R. Sicilia invocandone la sospensiva inaudita altera parte con misure monocratiche, nelle more della fissazione della Camera di consiglio per la discussione in contraddittorio del ricorso.
Sospensiva accordata dal Presidente della III Sezione del Tribunale palermitano con decreto 27 agosto 2020, n. 842, minuziosamente motivato.
Richiamata la sommarietà della valutazione come imposto dalla fase monitoria nonché la temporaneità degli effetti dell'ordinanza gravata e spiranti prima della prossima Camera di consiglio, il Tribunale, sotto il profilo del periculum, ha ritenuto, da un lato, che il tempo accordato dal Presidente della Regione per lo sgombero fosse eccessivamente ristretto in considerazione della natura e della complessità delle attività necessarie a tal fine; e, dall'altro, quanto agli sbarchi, che la mancanza di specifiche e adeguate misure organizzative e di coordinamento e ancora, a monte, di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità delle medesime ingenerano difficoltà di coordinamento tra le autorità deputate alla gestione delle relative attività con pericolo per la salute e la sicurezza.
Sotto il profilo del fumus boni juris, il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il Presidente della Regione Sicilia sia incompetente all'emanazione di siffatte ordinanze contingibili ed urgenti alla stregua della legislazione vigente.
In particolare, l'invocato potere di cui all'art. 32 L. 23 dicembre 1978, n. 833, è stato in parte qua ridimensionato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, e successivamente in parte novellato dal D.L. 30 luglio 2020, n. 83, che ha attratto al Governo la competenza ad assumere decisioni emergenziali finalizzate alla gestione della pandemia, tra cui il divieto di circolazione tra le regioni e la chiusura dei rispettivi confini - l'art. 1, D.L. 30 luglio 2020, n. 83 richiamato salvo il disposto dell'art. 3 secondo cui «1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale … Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente».
Stante, dunque, la natura interinale del predetto potere regionale necessitato da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario a livello locale e da esercitarsi nelle more dell'adozione di un nuovo D.P.C.M. in materia, e sempre che attengano esclusivamente all'ambito delle attività di competenza delle regioni stesse, il Tribunale amministrativo ritiene che l'ordinanza gravata esorbiti dai predetti confini laddove, sebbene con la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, essa involve ed impatta in modo decisivo sull'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. b), della Costituzione, peraltro generando effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull'intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell'arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell'ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale.
Chiusura sulla quale, inoltre, difetta la competenza regionale pur volendo considerare che il Presidente della Regione è stato nominato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, quale soggetto attuatore delle misure emergenziali giacché l'esercizio di siffatto ruolo presuppone apposita delega con le relative direttive di attuazione, inesistente nel caso de quo.
Sullo sfondo, inoltre, argomenta il decreto di accoglimento, il difetto di qualsivoglia istruttoria a supporto del provvedimento e volta a dimostrare l'esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio.