29/10/2020 - Pubblicata (dopo quasi un anno) la delibera per il versamento dei contributi all'ANAC
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Pubblicata (dopo quasi un anno) la delibera per il versamento dei contributi all'ANAC
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
I riferimenti
Il comma 65 dell'articolo unico della L. n. 266/2005 ha disposto che le spese di funzionamento di alcune Authorities, tra le quali l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sono finanziate dal mercato di competenza per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo regole fissate con proprie deliberazioni.
Relativamente alla (ex) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il comma 67 impone di determinare annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza e le relative modalità di riscossione, individuando quali servizi siano erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo dei servizi stessi.
Scomparsa l'Autorità, l'art. 213, comma 12, del Codice dei contratti ha lasciato invariato il sistema di autofinanziamento dell'ANAC, che nel frattempo ne ha assunto i compiti, a cui sono versate anche le somme a titolo di sanzioni amministrative ex art. 19, comma 6, del D.L. n. 90/2014 nonché l'1 per mille del valore delle controversie arbitrali (art. 209, comma 12, del Codice).
Di contro, è da tenere a mente l'esonero dal pagamento del contributo dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (art. 52-quater, della L. n. 96/2017). Altre esenzioni sono state disposte ad opera del DPCM 28 settembre 2017, che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC il 29 marzo 2017.
Per l'anno 2020 è sorta la necessità di coprire i costi di funzionamento dell'Autorità anticorruzione per la parte non finanziata dallo Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo del mercato stesso così come previsto dal comma 67 della L. n. 266/2005.
I contributi
Con la segnalata Delibera 18 dicembre 2019 il Consiglio dell'ANAC individua i soggetti tenuti alla contribuzione: le stazioni appaltanti, gli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente, le società organismo di attestazione (SOA). E quelli esentati: le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure espletate nell'ambito della ricostruzione a seguito degli eventi sismici e per l'affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli Esteri del 2 novembre 2017, n. 192, con cui è stato approvato il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero.
L'entità della contribuzione è modulata in relazione all'importo posto a base di gara e va dalla esenzione per valori inferiori a 40 mila euro a 800 euro per le stazioni appaltanti e 500 euro per gli operatori economici in caso di valori superiori a 20 milioni. Per le SOA è invece previsto un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Diverse anche le modalità e i termini di versamento della contribuzione: le stazioni appaltanti utilizzano il bollettino MAV emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale; gli operatori economici sono tenuti al pagamento quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente; le SOA pagano entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.
Il mancato pagamento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente. In caso di versamenti indebiti è possibile presentare un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.