27/10/2020 - Rimborso anticipazioni di liquidità e ripiano disavanzi
tratto da self-entilocali.it
Lazio, del. n. 99 – Rimborso anticipazioni di liquidità e ripiano disavanzi
Pubblicato il 26 ottobre 2020
Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di applicare in analogia quanto disposto dall’art. 39 ter del d.l. 162/2019, concernente il ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo derivante dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzare il FAL nel FCDE, al rimborso delle risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del d.lgs. 267/2000, acquisite dall’ente nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 99/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 ottobre, hanno ribadito, richiamando quanto già espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. n. 44/2020, che la disposizione dell’art. 39 ter del d.l. 162/2019 non può essere applicato in analogia alle fattispecie di rimborso delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di rotazione, in quanto esiste una normativa specifica che regola la predetta materia, ovvero l’art. 243 ter del d.lgs. 267/2000 e l’art. 43 del d.l. 133/2014 e l’art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 e allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.
I magistrati contabili hanno ribadito che:
– ai sensi dell’art. 243 ter del d.lg. 267/2000, la restituzione dell’anticipazione ricevuta deve avvenire entro 10 anni dalla sua erogazione che generalmente avviene nella fase iniziale del piano di riequilibrio;
– l’art. 39 ter del d.l. 162/2019 non è applicabile al rimborso di una parte dell’anticipazione acquisita dal fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter, in quanto tale disposizione è concessa soltanto agli enti in riferimento alle sole anticipazioni di liquidità previste dal d.l. 35/2013 e alle anticipazioni previste dall’art. 243 quinquies del d.lgs. 267/2000.
Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, la disciplina dell’art. 39 ter del d.l. 162/2019 non è applicabile al rimborso delle risorse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del d.lgs. 267/2000, acquisite dagli enti nell’ambito di procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
Leggi la deliberazione