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27/10/2020 - Pa, smart working "semplificato" prorogato al 31 dicembre

tratto da altalex.com
Pa, smart working "semplificato" prorogato al 31 dicembre
Il D.M. 19 ottobre 2020 lo prevede almeno al 50% al fine di tutelare salute e servizi
di Caterina Calderoni - Consulente del Lavoro 
Pubblicato il 26/10/2020
 
Il provvedimento che introduce e regola il Lavoro Agile nel nostro ordinamento è la Legge n. 81/2017: il legislatore, con l’obiettivo di rispondere alla necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro, ha introdotto questa nuova modalità di svolgimento del lavoro subordinato, meno focalizzata sul tempo impiegato al lavoro e con l’obiettivo di raggiungere il risultato. Se fino a qualche tempo fa era scelto in minima parte dalle aziende Italiane, con l’avvento della pandemia mondiale si è dovuto fare di “virtù-necessità”.
Pochi giorni fa il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone ha firmato il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2020 (testo in calce) che regola il Lavoro Agile per la P.A. fino al 31 dicembre 2020. Una grande novità è che per la prima volta nella storia dello Smart Working, tale espletamento dell’attività lavorativa, si definisce come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”. Fino alla fine dell’anno (modalità semplificata) non è nemmeno richiesto l’accordo previsto normalmente ai sensi dell’art.19 Legge n. 81/2017, tuttavia l’assenza di tale scritto non comporta una perdita di “garanzie” per i lavoratori pubblici in quanto è lo stesso Dm in questione ad esplicitare quanto normalmente è determinato nell’accordo individuale: come viene esplicitato il potere direttivo; individuazione del tempo di riposo ed off-line; gli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Analizziamo come il Decreto Ministeriale affronta questi tre punti.
È l’art. 6 del Dm a rideterminare lo “spazio” al potere direttivo del datore di Lavoro. Al nuovo modo di svolgimento dell’attività lavorativa consegue un adeguamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione connessi al raggiungimento dei risultati ed ai metodi organizzativi.
In relazione alla normativa in tema di Orario di Lavoro, l’art. 5 definisce la possibilità di determinare fasce di “contattabilità” diverse dal normale tempo della prestazione, in ogni caso devono essere garantiti i tempi di riposo e di disconnessione. Le amministrazioni si impegnano a fornire i dispositivi informatici e digitali utili.
Tuttavia già dal quadrimestre precedente Sul Portale Lavoro pubblico (Monitoraggio Lavoro Agile) è presente il questionario di Monitoraggio del lavoro agile con cui il capo del dipartimento della funzione pubblica ha richiesto alle amministrazioni pubbliche una raccolta dati utile al miglioramento ed alla diffusione del lavoro agile nel pubblico impiego.
Il dipendente pubblico in Smart-working svolge sia attività ordinaria, sia attività progettuali “straordinarie” ma sempre nel rispetto della strumentazione e senza ulteriori aggravi.
Pertanto, si presta nel Dm ampio spazio alla determinazione del ruolo del Dirigente e delle modalità organizzative che deve mettere in atto, le quali possono essere riassunte come segue: il dirigente deve prediligere per almeno il 50% il lavoro agile al lavoro in presenza; deve predisporre il lavoro agile per il lavoratori fragili; deve organizzare una rotazione dei dipendenti che prestano attività fuori ed all’interno dei locali di lavoro tenendo conto anche della situazione famigliare dei singoli, dei tempi e dei mezzi di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro.
In generale si dice, le amministrazioni devono assicurare le percentuali più alte possibili di lavoro agile, anche le riunioni devono essere svolte On-line salvo sussistenti e motivate ragioni che implicano lo svolgimento in presenza.
Sono destinatarie di queste norme le amministrazioni pubbliche previste al comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. n. 165/2001:
“si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale etc”.
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