Dipartimento della funzione pubblica
Decreto ministeriale del 19 ottobre 2020 sul lavoro agile
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il decreto ministeriale del 19/10/2020 sullo smart working nelle PA, che attua le norme del decreto Rilancio, alla luce dei Dpcm del 13 e 18 ottobre 2020. IL DM è in corso di registrazione presso gli organi di controllo.
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Dipartimento della funzione pubblica
Elaborato il “Bando-tipo” per il reclutamento di personale Area III
Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità
Il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato il bando-tipo per le procedure di reclutamento del personale Area III. Tra le novità del bando-tipo Area III la richiesta di competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e i quiz situazionali, prove logico deduttive per dare respiro alle competenze nozionistiche, le soft e life skill, che potrebbero occupare il 15% del totale dei quiz somministrati. Un nuovo corso, con il quale si intende valorizzare quelle competenze personali che, integrate a competenze specifiche, digitali e linguistiche, rafforzino le capacità per il ruolo che il candidato intende ricoprire.
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Corte di Cassazione
II Sezione Penale
Sentenza n. 22500 del 10/07/2020
Pubblico impiego – cessione tesserino di identificazione personale – reato di truffa – non riconoscimento attenuanti generiche
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Suprema Corte rigetta il ricorso dei due dipendenti ASL, confermando la condanna già inflittagli dalla Corte di merito che li aveva ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 640, commi primo e secondo n.1, c.p. e 55 quinquies D.Lgs. 165/2001, per aver ceduto il tesserino di identificazione personale. La Cassazione afferma, che i pubblici dipendenti che cedono ad altri il proprio cartellino per farselo timbrare durante le loro assenze, devono essere considerati responsabili del reato di truffa in quanto traggono da detta condotta un ingiusto profitto ai danni della pubblica amministrazione derivante dalla percezione della retribuzione e dei suoi accessori in relazione ad ore di lavoro non prestato. Gli Ermellini confermando la sentenza d’appello non riconoscono nel comportamento dei due dipendenti neanche le attenuanti generiche richieste, comportamento che deve essere sempre sorretto da elementi idonei - assenti nel caso di specie - a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio
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Corte dei conti
Sezione controllo Lombardia n. 134/2020
Enti locali – Assunzioni categorie protette – La spesa inclusa nel tetto previsto per le assunzioni a tempo indeterminato
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, si esprimono relativamente al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili (l.68/1999) e il quadro normativo vigente in materia di assunzione del personale dei comuni (d.l. 34/2019) evidenziando che: «La spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva non è esclusa dal computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente, rilevante ai fini di quanto previsto per le assunzioni di personale a tempo indeterminato dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fermo restando che all’interno della spesa complessiva per tutto il personale dipendente il comune dovrà rispettare la quota di riserva fissata dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
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Corte dei conti
Sezione controllo Puglia n. 85/2020
Enti locali – Contratto integrativo - la prevista certificazione del collegio dei revisori dei conti non può essere successiva alla sottoscrizione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in merito alla possibilità prospettata da un Ente locale di potere acquisire il parere dei revisori legali successivamente alla sottoscrizione dei contratti integrativi già applicati, richiamano il quadro normativo esistente (l’articoli 40 co. 3-sexies e 40 bis co.1 del d.lgs 165/2001 e ccnl 2016/2018 del comparto funzioni locali art. 8, co.6) e ribadiscono che: “il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori”. Pertanto, a parere del Collegio, non appare possibile un controllo dei revisori ex post “ora per allora” rispetto a contratti integrativi già sottoscritti e applicati e che “le relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa attinenti al contratto decentrato vadano tempestivamente – e comunque nei termini previsti – inviate al collegio dei revisori dei conti (per la conseguente certificazione) e che non si debba procedere alla sottoscrizione del contratto integrativo qualora non vi sia certezza della trasmissione degli atti all’organo di revisione o, peggio, qualora il medesimo organo abbia formulato rilievi, non superati nella fase seguente del procedimento in esame o qualora vi sia una certificazione negativa”.
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