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26/10/2020 - C. Cassazione. L’incarico di patrocinio legale si perfeziona con il contratto, non con la deliberazione di costituzione in giudizio

tratto da lasettimanagiuridica.it
C. Cassazione. L’incarico di patrocinio legale si perfeziona con il contratto, non con la deliberazione di costituzione in giudizio
 
(sf) Un ente locale, dopo avere deliberato l’affidamento del patrocinio per la difesa in giudizio a favore di un legale, dopo la conclusione della causa con la condanna dello stesso ente, rifiuta la proposta del legale di impugnare a sentenza e respinge la richiesta di pagamento del compenso calcolato nei minimi tabellari, deducendo di aver stanziato in bilancio la minor somma inferiore.
A giudizio dell’ente il legale avrebbe avuto diritto al solo importo indicato nella delibera di incarico, pari ad € 1500,00 oltre accessori. Inoltre addebitava al professionista  di avere negligentemente svolto il patrocinio, determinando l’esito sfavorevole della lite.
Il giudice di merito accoglie la domanda del difensore affermando che il rapporto professionale era stato costituto – nel rispetto della forma scritta ad substantiam – solo con la sottoscrizione degli atti difensivi ed il rilascio della procura, non essendo stata precedentemente perfezionata alcuna convenzione con cui le parti avessero limitato il compenso all’importo indicato nella delibera di incarico. Ha escluso, inoltre, la responsabilità del difensore per l’esito sfavorevole della lite, osservando che la sentenza nulla aveva statuito sull’eventuale tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal difensore e che, comunque, l’incarico era stato conferito solo 14 giorni prima della udienza, sostenendo che pertanto,  “l’intempestiva costituzione in giudizio era addebitabile all’ente “.
Il Comune propone ricorso in Cassazione che con sentenza 22652/2020 lo respinge affermando che  il contratto di incarico poteva considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi, avendo il tribunale stabilito in fatto, nessuna precedente convenzione era stata perfezionata dalle parti.  La delibera di incarico sostanziava – in definitiva – un atto meramente interno dell’amministrazione comunale, non avendo rilievo né che detta delibera fosse immediatamente esecutiva, né che fosse stata portata a conoscenza del (o consegnata materialmente al) difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza  che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l’esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale, ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l’organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente.
L’immediata esecutività della delibera consentiva – in altri termini – al Comune di procedere, tramite i propri organi rappresentativi, all’anticipata stipula del contratto, senza produrre anche l’effetto di costituire immediatamente il vincolo negoziale, dato inoltre che – per la tempestiva costituzione in giudizio e per la rituale proposizione dell’eccezione di prescrizione – il rilascio della procura alle liti. Quanto ai requisiti di regolarità contabile del rapporto, deve ribadirsi che la delibera dell’ente territoriale che autorizzi il proprio rappresentante a stare in giudizio, non necessita dell’indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Tali requisiti non operano rispetto ai provvedimenti riguardanti la partecipazione alle controversie giudiziarie, sia per l’incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell’ente di una voce generale inerente alle spese di lite.
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