23/10/2020 - Offerta in troppe pagine non esclude dalla gara
tratto da Italia Oggi del 23.10.2020
Offerta in troppe pagine non esclude dalla gara
a cura di Andrea Mascolini
La sanzione dell'esclusione o dell'oscuramento delle pagine dell'offerta tecnica eccedenti il massimo è necessario che sia prevista nella lex specialis, diversamente l'esclusione è illegittima. Lo ha affermato il Tar Calabria Catanzaro sez. seconda con la sentenza del 16 ottobre 2020 n. 1636 rispetto a una fattispecie in cui l'aggiudicatario aveva inviato una offerta in violazione dei limiti dimensionali indicati (a fronte di un limite di 10 pagine per il primo criterio «A», concernente la «qualità dei prodotti offerti», ne avrebbe redatte 11 e così via per ognuno dei criteri).
I giudici hanno sostenuto che per giurisprudenza condivisa, l'omessa previsione di una espressa comminatoria di esclusione derivante dalla mancata osservanza del limite dimensionale di confezione dell'offerta tecnica non può comportare l'estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto; per cui la mancata previsione di esclusione dell'offerta comporta che l'inosservanza della disposizione di gara non possa determinare l'esclusione delle offerte, ovvero la mancata valutazione. Per converso, dicono i giudici calabresi, andrebbero riconosciuti effetti escludenti a una prescrizione di gara che stabilisse il numero massimo di pagine entro le quali contenere l'offerta tecnica, presidiando tale disposizione con la espressa comminatoria dell'esclusione in caso di sua violazione. In definitiva, la disposizione sul limite di pagine rappresenta una norma dispositiva cosiddetta imperfetta in quanto non assistita da una specifica sanzione con una norma c.d. secondaria. Il Tar ha ricordato che «la determinazione di siffatte penalizzazioni, in difetto di una chiara indicazione della normativa di gara, risulta in contrasto con il generale principio di legalità, che impone una preventiva individuazione delle fattispecie comportanti l'applicazione di una conseguenza afflittiva, nonché del principio di massima partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali, ostativo a limitazioni della platea dei concorrenti in via di interpretazione estensiva o analogica».
In mancanza di un'espressa sanzione, l'inosservanza del limite dimensionale del numero di pagine, previsto dalla normativa di gara, non può determinare l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, se tale sanzione non è contemplata dalle disposizioni di gara.