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20/10/2020 - Convertito il decreto "Agosto": le novità per la finanza degli enti territoriali

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Convertito il decreto "Agosto": le novità per la finanza degli enti territoriali
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
L'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
Il comma 2, art. 1, della stessa legge ha abrogato i decreti-legge D.L. 14 agosto 2020, n. 103D.L. 8 settembre 2020, n. 111, e D.L. 11 settembre 2020, n. 117, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Le disposizioni contenute in questi tre decreti legge sono state trasposte nel D.L. n. 104 del 2020, mantenendo, così, nell'ordinamento, i tre decreti-legge.
Iniziamo, qui di seguito, il commento delle disposizioni di interesse finanziario per gli enti territoriali.
Anno scolastico 2020/2021: locazioni
E' stabilito che i comuni e le province, al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 possono:
1) acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purchè rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
2) stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 27 luglio 1978, n. 392.
Disposizioni introdotte in sede di conversione (art. 32, commi 7-bis e 7-ter).
Anno scolastico 2020/2021: risorse e istituzione Fondo
E' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021.
Le risorse del Fondo sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.
Per le medesime finalità il Ministero dell'istruzione destina:
- un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione;
- ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse.
Disposizioni introdotte in sede di conversione.(ex art. 3, comma 1, D.L. n. 111 del 2020) (art. 32-bis, commi 1 e 3)
Seggi elettorali: risorse per le operazioni di pulizia e disinfenzione
La prima disposizione è dettata dalla straordinaria necessità e urgenza di effettuare
interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020.
Stante il contenuto della disposizione, interventi "in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020", le risorse riguardano anche gli eventuali ballottaggi.
I criteri e le modalità di riparto del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF (art. 1).
Disposizioni introdotte in sede di conversione (ex art. 1D.L. n. 117/2020) (art. 34-bis).
Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali: incrememnto dotazione
L'art. 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il riparto delle risorse integrative del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 20 novembre 2020, sulla base di criteri e modalità che tengano conto delle risultanze del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I commi 2, 3 e 4 sono volti a specificare la procedura per la verifica della perdita di gettito e dell'andamento delle spese degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo, prevedendo a tal fine la trasmissione da parte degli enti locali di una apposita certificazione telematica attestante la perdita di gettito riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e introducendo sanzioni in caso di mancata trasmissione della certificazione entro i termini previsti.
Il comma 5 autorizza gli enti locali a deliberare, sino al 31 dicembre 2020, le variazioni di bilancio connesse alle maggiori risorse.
Vediamo nel dettaglio la novità finanziaria.
E' stabilito che, ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106, comma 1, D.L. n. 34 del 2020) è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.
L'incremento del Fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del MEF finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 (GU n. 188 del 28 luglio 2020).
E' precisato che le risorse del Fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri».
Gli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, alla Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del MEF da adottare entro il 31 ottobre 2020.
La certificazione, innanzi vista, non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale.
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico.
Gli obblighi di certificazione, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del Fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022.
A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.
Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si tiene conto delle certificazioni innanzi viste.
Infine, le variazioni di bilancio riguardanti le risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.
Disposizioni modificate in sede di conversione (art. 39).
Trasporto scolastico: utilizzo risorse
Le risorse previste dall'art. 39D.L. n. 104 del 2020, destinate ad incrementare la dotazione del Fondo istituito dall'art. 106D.L. n. 34 del 2020 per l'espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali (e ripartite con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 - GU n. 188 del 28 luglio 2020), possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni.
A tal fine, ciascun comune può destinare, nel 2020, per il trasporto scolastico, risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.
Disposizioni introdotte in sede di conversione (ex art. 2D.L. n. 111 del 2020) (art. 39, comma 1-bis).
Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano: incremento dotazione
Viene riscritto in gran parte l'art. 111D.L. n. 34 del 2020 a seguito degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020.
E' ridefinita la finalità dell'intervento complessivo del Fondo che ora è rappresentata dal ristoro della perdita di gettito patito dalle regioni e dalle province autonome connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. Viene dunque meno ogni riferimento al concorso statale all'espletamento di specifiche funzioni dei richiamati enti (che nella formulazione previgente riguardavano la sanità, l'assistenza e l'istruzione). Coerentemente anche in relazione al compito di verifica della possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, il riferimento alle entrate "destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione".
La dotazione del Fondo passa da una dotazione iniziale pari a 1,5 miliardi di euro a 4,3 miliardi (+286%). La dotazione complessiva è ripartita in due distinte quote: una, pari a 1,7 miliardi, destinata alle regioni a statuto ordinario (inclusiva dei 500 milioni già ripartiti con il citato DM 24 luglio 2020) e una seconda, pari a 2,6 miliardi, diretta alle autonomie speciali.
Vene soppresso l'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 111 citato ai sensi del quale a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si sarebbe dovuto provvedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti beneficiari.
Si stabilisce che il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome conseguente agli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria è effettuato in quota parte (per circa 2,4 miliardi di euro) mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e in quota parte mediante trasferimenti diretti dal Fondo (per un importo pari a circa 196 milioni di euro), alle tre autonomie interessate (si tratta della Sardegna, nonché delle due province autonome). Il riparto della quota del Fondo destinato alle autonomie speciali, con distinzione fra la riduzione del concorso e, laddove non possibile, i trasferimenti diretti è esplicitato in una specifica tabella (riportata a seguire) i cui importi complessivi rispecchiano (salvo minori arrotondamenti) quanto concordato nel richiamato accordo del 20 luglio 2020.
Si dispone che per la regione Trentino Altro Adige rimane fermo l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente.
Per ciascuna autonomia speciale si prevede che venga determinato, nell'anno 2022, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020. A tal fine le entrate dell'anno 2020 sono rapportate alle entrate medie registrate nei precedenti quattro esercizi (compresi nel periodo 2017-2019) ai sensi dei rispettivi statuti. A tale fine, occorre tener conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori per le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP
E' effettuato il riparto della quota del Fondo per il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario. A tal fine in una specifica tabella (che si riporta a seguire) sono indicati gli importi complessivi spettanti a ciascuna regione, nonché gli importi già anticipati con il decreto del MEF 24 luglio 2020.
Al fine di garantire l'omogeneità nella rappresentazione dei conti pubblici e favorire il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie, è prevista una specifica modalità di contabilizzazione delle risorse trasferite direttamente dallo Stato alle regioni e alle province autonome. Le risorse erogate direttamente dallo Stato, nello specifico, sono iscritte al titolo secondo delle entrate dei rispettivi bilanci alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri».
Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
Sono definite le modalità con cui sono riacquisite al bilancio dello Stato le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro. Il recupero di tali risorse, che sono incluse negli importi complessivi del Fondo spettanti alle regioni a statuto ordinario, avverrà, a decorrere dal 2021, tenendo conto delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019. Tale media è determinata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza Stato regioni. Le attività di accertamento e recupero che rilevano ai fini della disposizione in commento sono quelle riferite ai seguenti tributi: IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica. E' compito della Struttura di gestione effettuare il versamento allo Stato dei maggiori incassi e darne comunicazione (entro il 30 aprile di ciascun anno) alle regioni e alla Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento sia, per una data regione, inferiore all'importo cui essa è tenuta, alla differenza provvede la medesima regione, mediante versamento al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali versamenti sono effettuati al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). In caso di mancato versamento entro il predetto termine, tale differenza è coperta a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Si stabilisce che entro il 30 aprile 2021 vengono effettuati - previa intesa in Conferenza permanente Stato regioni - sia il riparto fra le regioni dell'importo complessivo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione (come detto pari a circa 950 milioni di euro) sia il riparto dell'importo minimo complessivo, pari a 50 milioni di euro, che, con cadenza annuale, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950 milioni di euro.
Infine, è prevista la facoltà attribuita al Ragioniere generale dello Stato di attivare monitoraggi presso regioni e province autonome per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio sia attivabile "previa condivisione con il tavolo tecnico".
Disposizioni modificate in sede di conversione (art. 41).
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman