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19/11/2020 - Corte dei Conti: la regola del turn over è soggetta alla sostenibilità finanziaria

tratto da lasettimanagiuridica.it del 18.10.2020
Corte dei Conti: la regola del turn over è soggetta alla sostenibilità finanziaria
 
Un Comune esprime un quesito alla Corte dei Conti rappresentando che, pur collocandosi al di sotto del valore soglia di massima spesa del personale, previsto dal citato articolo 33, comma 2, e dall’articolo 4 del predetto decreto del 17 marzo 2000, presenterebbe, ai sensi della normativa citata, una capacità che non consentirebbe all’ente la possibilità di garantire il turnover, ovvero la sostituzione di una figura indispensabile per la funzionalità dell’ente.
In particolare richiede “se sia possibile anche per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, fra spese di personale sia una percentuale inferiore al valore soglia previsto dal decreto ministeriale del 17.03.2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – utilizzare il turnover per l’anno in corso ovvero procedere alla copertura al 100% della cessazione di personale intervenuta al fine di garantire la continuità dei servizi”.
Al riguardo i giudici della Corte (112/2020), richiamando l’art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nel testo risultante dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’art. 1, comma 853, lett. a), b), e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che, con particolare riferimento ai comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di massima spesa, come il Comune di Castel Gabbiano, l’articolo 4 del citato decreto ministeriale del 17 marzo 2020 ha previsto la possibilità di “incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.
Il successivo articolo 5, per i Comuni che possono incrementare le assunzioni, prevede poi dei valori percentuali massimi di incremento annuale del personale, stabilendo altresì che tale limitazione alla dinamica di crescita possa essere superata, per il periodo 2020-2024, nel caso di Comuni che abbiano a disposizione facoltà assunzionali residue degli ultimi cinque anni (c.d. resti assunzionali) ma comunque entro i valori soglia di massima spesa del personale previsti. Una maggiore facoltà assunzionale è poi prevista unicamente per i Comuni con meno di 5000 abitanti che facciano parte di una Unione di Comuni, per i quali è contemplata la possibilità di una spesa aggiuntiva nel caso in cui la maggior spesa di personale consentita risulti non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato.
La Corte ribadisce ha già avuto modo di evidenziare come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che, superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione 32/2020/PAR).
Dal quadro normativo tratteggiato emerge che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
Conclude quindi affermando che “1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”
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