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16/10/2020 - Opere, più autonomia ai comuni

tratto da Italia Oggi del 16.10.2020
Modificate le norme della legge di Bilancio 2020 sulle risorse per la progettazione degli enti locali
Opere, più autonomia ai comuni
Superato il meccanismo del cofinanziamento per gli interventi
a cura di Andrea Mascolini

Attivabili i finanziamenti per progetti di enti locali anche senza cofinanziamento; ammessi a finanziamenti anche i progetti esecutivi. Lo prevede l'articolo 45, modificato dal senato, del decreto-legge 104 che novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica, in particolare, anche l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034.
 
Si aggiunge alla medesima legge di Bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di Bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l'assegnazione delle risorse.
 
Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al ministero dell'interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell'opera. Inoltre, con una modifica del senato, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, consenta il finanziamento degli interventi stessi anziché il cofinanziamento. In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto dall'art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.
In particolare, la disposizione del decreto di Agosto, come modificata in prima lettura, prevede al comma 51, che sia anticipato dal 2034 al 2031 l'arco temporale di riferimento dell'assegnazione delle risorse indicate. Il comma 51 della legge di bilancio 2020 aveva infatti previsto che, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
 
Sulle modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo è intervenuto il decreto 31 dicembre 2019. La modifica introdotta al comma 51 e l'aggiunta del nuovo comma 51-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, «anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020». Ed è aggiunta, inoltre, una nuova previsione, nuovo comma 51-bis, in base al quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del citato comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56 della legge di bilancio 2020.
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