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16/10/2020 - Danno erariale per mancato versamento dell’imposta di soggiorno

tratto da self-entilocali.it
Danno erariale per mancato versamento dell’imposta di soggiorno
Pubblicato il 15 ottobre 2020

 
L’omesso versamento nella casse dell’ente dell’imposta di soggiorno riscossa dalle strutture alberghiere ricettive costituisce danno erariale per mancata entrata.
Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Toscana, con la deliberazione n. 273, depositata il 30 settembre 2020.
Nel caso di specie, il Procuratore regionale aveva citato in giudizio i gestori di un affittacamere in Toscana per omesso versamento dell’imposta di soggiorno nei confronti del Comune presso cui ha la sede l’attività di affittacamere, determinando un danno da mancata entrata da parte del Comune.
Da verifiche poste in essere dalla Polizia Giudiziaria, i gestori non avrebbero effettuato le dichiarazioni mensili degli alloggiati  e dichiaravano di non essere in possesso delle ricevute di maggio 2015 in quanto erano in atto nell’immobile lavori di manutenzione.
Alla luce di ciò, la Polizia Giudiziaria aveva proceduto a quantificare l’imposta di soggiorno non versata all’ente, applicando quanto previsto da regolamento comunale disciplinante la materia di cui si tratta,  ovvero in assenza o inattendibilità della documentazione, l’imposta di soggiorno dovrà essere determinata in funzione della potenzialità della struttura (numero posti letto e percentuale di saturazione della struttura) oppure con metodo induttivo.
Infine, il Procuratore regionale adduceva il fatto che il gestore di una struttura alberghiera comunale riveste la qualifica di agente contabile, in quanto maneggia denaro pubblico, con relativo obbligo di versarlo nelle casse della p.a., pertanto chiedeva la condanna dei due gestori per danno erariale per mancata entrata per omesso versamento dell’imposta di soggiorno alle casse dell’ente.
La magistratura contabile ha rilevato  la sussistenza del danno erariale, così come eccepito dal Procuratore regionale, secondo cui il gestore veste la qualità di responsabile del pagamento, ovvero di agente contabile  e non di sostituto d’imposta, in quanto il gestore è investito della riscossione e del successivo versamento dell’imposta che rappresenta un’entrata di carattere pubblicistico.
Pertanto, la Corte dei Conti, nella sentenza in commento, ha accertato la sussistenza del danno erariale ed ha condannato i due gestori dell’affittacamere a risarcire l’ente dal danno subito per mancata entrata, ovvero per omesso versamento dell’imposta di soggiorno.
Leggi la deliberazione
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